Cassazione Civile, Ordinanza n. 26581/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
Il ricorrente aveva opposto una cartella esattoriale di importo pari a euro 166,47, relativa a una contravvenzione al Codice della strada accertata da un Comune, sostenendo di avere già pagato tempestivamente la sanzione originaria e di avere prodotto in giudizio la quietanza di pagamento. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e la conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., grave travisamento della prova e violazione della giurisprudenza di legittimità. In sostanza, lamentava che il giudice di merito avesse ritenuto non pagata la sanzione nonostante la documentazione prodotta attestasse l’avvenuto pagamento al 61° giorno.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era formulato in modo promiscuo, cumulatingo censure eterogenee senza una chiara riconducibilità a specifici numeri dell’art. 360 c.p.c.; inoltre ha escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c., poiché tale norma è violata solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e disposte d’ufficio, circostanza non ricorrente nel caso. La doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione. La Corte ha anche escluso il travisamento della prova, osservando che i giudici di merito avevano accertato l’assenza di prova del tempestivo pagamento e che la quietanza invocata non risultava comunque versata in atti neppure in appello. Non essendovi difese degli intimati, non sono state liquidate spese; è stato invece dichiarato l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma acquisite d’ufficio fuori dei poteri riconosciuti.
Il ricorso deve articolare motivi specifici e immediatamente riconducibili a una delle ipotesi tipizzate di impugnazione.
Nel giudizio di legittimità non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d’ufficio, non quando il ricorrente contesti la valutazione del materiale probatorio.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, poiché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
- Il travisamento della prova è deducibile solo in presenza di una svista materiale decisiva, consistente nell’affermazione dell’esistenza di un fatto documentalmente escluso o dell’inesistenza di un fatto documentalmente accertato; non ricorre quando il giudice abbia semplicemente ritenuto non provata una circostanza.
- La quietanza o altro documento decisivo non può essere introdotto per la prima volta in cassazione se non è stato prodotto nei gradi di merito.
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e chiaramente sussumibili nelle ipotesi dell’art. 360 c.p.c.; la formulazione promiscuamente cumulativa di censure eterogenee può determinare l’inammissibilità.
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