Cassazione Penale, Sentenza n. 04569/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per due delitti di furto in abitazione: capo A) tentato furto del 15/04/2017; capo B) furto del 28/11/2016 aggravato da violenza sulle cose. Il ricorso articolava sette motivi: 1) nullità derivata per presunta tardiva trasmissione delle conclusioni del P.M. e mancata concessione di rinvio; 2) omessa motivazione su questioni dedotte in appello; 3) prescrizione del reato contestato al capo A); 4) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (danno di particolare tenuità); 5) errata applicazione normativa nel calcolo della pena (uso di aggravanti privilegiate non vigenti al tempo del fatto); 6) vizio di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta al minimo edittale senza giustificazioni; 7) diniego della sospensione condizionale della pena conseguente al mancato riconoscimento dell'attenuante e alla mancata declaratoria di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato e in parte infondato. Ha respinto i primi due motivi: il primo perché le conclusioni del P.M. erano state regolarmente trasmesse entro i termini del rito cartolare previsto dall'art. 23-bis d.l. n. 137/2020; il secondo perché non è ammesso in Cassazione un vizio di motivazione che riguardi questioni di diritto così come dedotte. Ha accolto il terzo motivo rilevando che il reato contestato al capo A) (15/04/2017) si è estinto per prescrizione il 15/10/2024 e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo. Ha accolto anche il quarto motivo constatando carenza di motivazione della Corte di appello nel negare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., perchè la Corte non aveva valutato l'entità del danno né fornito parametri per escluderne la particolare tenuità; ha annullato quindi la sentenza con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla valutazione dell'attenuante e al trattamento sanzionatorio. I restanti motivi (quinto, sesto e settimo) sono stati assorbiti: la Corte ha comunque precisato che per il reato di capo B) (28/11/2016) non si applicava ratione temporis la previsione delle aggravanti privilegiate introdotte successivamente e che il minimo edittale più favorevole all'epoca del fatto era di un anno di reclusione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la parte residua.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. n. 137/2020 (convertito con legge n. 176/2020)
«Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [...] La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica [...] ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica...»
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina del rito cartolare prevista dall'art. 23-bis al processo d'appello in esame e ha escluso la nullità dedotta dal ricorrente, perché le conclusioni del P.M. furono trasmesse nei termini previsti.
art. 611 cod. proc. pen. (testo riscritto dal d.lgs. n.150/2022)
Richiamato per segnalare che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo la disciplina applicabile ai ricorsi notificati dopo la data indicata.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione non dichiarata dal giudice di merito; la Corte lo ha ritenuto ammissibile e fondato per il capo A).
Prevede l'attenuante del danno di particolare tenuità; la Corte ha censurato la mancanza di motivazione della Corte di appello nella sua valutazione e ha disposto il rinvio per nuova valutazione.
Riguarda il furto in abitazione e le aggravanti; la Corte ha precisato che la modifica normativa che ha introdotto aggravanti privilegiate non era applicabile ratione temporis al fatto del 28/11/2016, quindi va applicata la disciplina piu favorevole in vigore al momento del fatto.
Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024 (Nafi Hassan) e decorrenza temporale delle norme processuali
Utilizzata per stabilire la regola temporale applicabile al giudizio d'appello proposto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Richiamata per il principio secondo cui in Cassazione non è impugnabile con vizio di motivazione una decisione su questioni di diritto che siano state comunque esattamente risolte.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Richiamata per confermare la possibilità di impugnare in Cassazione la mancata declaratoria di prescrizione da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- La declaratoria di prescrizione può essere dedotta in Cassazione e, se il reato si è estinto prima della sentenza di merito, la Corte può annullare senza rinvio limitatamente a quel capo.
- La regola temporale e la legge applicabile al fatto sono decisive: modifiche normative peggiorative non operative ratione temporis non possono essere applicate retroattivamente al danno dell'imputato.
- Nel rito cartolare le scadenze per la trasmissione delle conclusioni del P.M. sono disciplinate dall'art. 23-bis d.l. 137/2020; il rispetto di tali termini esclude l'eccezione di nullità per tardiva comunicazione.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente il diniego di un'attenuante (es. danno di particolare tenuità), con accertamento dell'entità del danno e parametri di valutazione; l'assenza di motivazione legittima l'annullamento per quella parte.
- In Cassazione non è ammissibile censurare con vizio di motivazione la decisione su questioni di diritto quando la soluzione di diritto sia sostanzialmente corretta; il sindacato si limita ai vizi di motivazione su questioni di fatto.
- Più profili di doglianza possono essere assorbiti quando la Corte decide su questioni decisive (es. prescrizione o riconoscimento di attenuanti) che incidono sul trattamento sanzionatorio e sulla sospensione condizionale.
- In caso di annullamento parziale per ragioni di prescrizione o per mancata valutazione di attenuanti la questione del trattamento sanzionatorio va riesaminata dal giudice di merito applicando la legge vigente al momento del fatto e tenendo conto delle attenuanti eventualmente riconosciute.
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