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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20720/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da lavori edili eseguiti su due immobili di proprietà del committente, con contestazione di vizi e difformità nelle opere. In primo grado era stata riconosciuta una responsabilità risarcitoria in solido del direttore dei lavori e della curatela dell'eredità giacente del titolare dell'impresa esecutrice. In appello la somma dovuta dal direttore dei lavori è stata ridotta da Euro 27.000 a Euro 12.800 sulla base di una nuova consulenza tecnica d'ufficio. Il committente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 178 e 189 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per mancata revoca dell'ordinanza collegiale che aveva disposto la rinnovazione della CTU, nonostante una precedente ordinanza che avrebbe già rigettato analoga istanza; 2) violazione degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per motivazione solo apparente e per aver la Corte territoriale disatteso la precedente ordinanza sul rinnovo della CTU con motivazione ritenuta laconica; 3) violazione dell'art. 196 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per avere la Corte d'appello trascurato le osservazioni del consulente di parte e aderito alle conclusioni del CTU, ritenute apodittiche, con conseguente riduzione del risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è preclusa da precedenti ordinanze istruttorie; nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato la necessità della nuova CTU e il diniego di revoca dell'ordinanza. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello non era apparente: il giudice aveva indicato le fonti del proprio convincimento, richiamando la relazione del CTU e spiegando perché le critiche del consulente di parte non fossero decisive. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, come conseguenza del rigetto, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per contestare la gestione delle ordinanze istruttorie, ma la Corte ha escluso che la sua disciplina impedisse al giudice di disporre o confermare la rinnovazione della CTU.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non ne ha ravvisato violazione, ritenendo che la rinnovazione della CTU resti rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per denunciare motivazione apparente e violazione del giusto processo; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e intellegibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state ricondotte ai vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso/insufficiente esame; la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi articolati su tali parametri.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di consulenza tecnica; la Corte ha ribadito che il ricorso alla CTU è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove tecniche; la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a un nuovo giudizio di merito non consentito in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'apprezzamento delle risultanze peritali; la Corte ha escluso violazioni, osservando che il giudice può aderire alle conclusioni del CTU motivando sulle fonti del convincimento.

  • art. 196 c.p.c.

    Invocato contro il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice nel disporre la rinnovazione della CTU.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per definire la motivazione apparente: la motivazione è meramente apparente solo se mancano le ragioni e l'iter logico della decisione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater; comma 1 bis

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La disposizione e la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e, di regola, non sono censurabili in cassazione salvo violazioni di legge o motivazione mancante/apparente.
  • Una precedente ordinanza istruttoria non preclude al giudice, nella successiva fase decisoria, di rivalutare l'opportunità di una nuova CTU se ciò sia ritenuto necessario ai fini della decisione.
  • La motivazione non è apparente quando la sentenza indica, sia pure sinteticamente, le ragioni del convincimento e le fonti tecniche su cui si fonda, dando conto del percorso logico seguito.
  • Il giudice di merito può aderire alle conclusioni del CTU anche senza confutare espressamente tutte le osservazioni del consulente di parte, purché la relazione peritale abbia considerato e replicato ai rilievi difensivi e il giudice abbia spiegato perché li reputi non decisivi.
  • Le critiche rivolte alla valutazione delle risultanze peritali non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleConsulenza tecnica d'ufficioImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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