Cassazione Civile, Ordinanza n. 36208/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La lite origina dal crollo, avvenuto il 30 agosto 2007, di un muro di contenimento dell’accesso ai garage di un fabbricato composto da tre unità abitative. Un condomino/proprietario convenne in giudizio alcuni comproprietari e la società collegata alla gestione dell’immobile chiedendo il risarcimento dei danni subiti, consistiti nel danneggiamento dell’autovettura e nell’impossibilità di usare il garage. I convenuti, a loro volta, chiamarono in garanzia l’impresa edile e altri soggetti, sostenendo che la responsabilità del crollo fosse imputabile ai committenti e ai soggetti che avevano realizzato o gestito l’intervento edilizio. In primo grado i convenuti furono condannati verso il danneggiato e furono rigettate le domande di manleva; in appello, invece, la Corte territoriale confermò la condanna verso il danneggiato ma accolse la manleva contro l’impresa edile e, in parte, contro gli eredi del committente originario. I ricorrenti per cassazione hanno censurato: il preteso giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza d’appello relativa al medesimo crollo; l’effetto preclusivo del giudicato interno sulla qualificazione dei soggetti come committenti/costruttori; l’ammissibilità degli appelli ex art. 342 c.p.c. e l’effetto sull’appello incidentale; la violazione del divieto di nova e dell’art. 112 c.p.c.; l’erronea valutazione delle prove e l’inversione dell’onere probatorio; il vizio motivazionale della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell’impresa edile sia il ricorso incidentale degli eredi del committente originario. Ha ritenuto inammissibile, e comunque infondato, il motivo basato sul giudicato esterno, perché la precedente sentenza invocata non aveva identità di parti, petitum e causa petendi rispetto al presente giudizio e, inoltre, il rimedio corretto contro la decisione che vi si ponga in contrasto è la revocazione quando il giudicato si forma nel corso dell’appello. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul giudicato interno perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva fondato la responsabilità sulla qualità di committenti/costruttori del muro crollato, ma sull’omessa verifica della conformità del muro già esistente al progetto e alla normativa in occasione dell’edificazione successiva. Ha poi ritenuto infondato il motivo sull’inammissibilità degli appelli, affermando che l’atto di appello conteneva una critica chiara e specifica alle rationes decidendi di primo grado, con conseguente validità anche dell’appello incidentale. Ha respinto le doglianze su art. 112 e 345 c.p.c., rilevando che la decisione d’appello non aveva pronunciato ultra petita e che eventuali questioni di nova erano comunque non decisive o carenti di specifica localizzazione. Ha dichiarato inammissibile la censura ex artt. 115, 116 e 2697 c.c. perché tendeva a una rivalutazione del merito e non denunciava un errore processuale tipico o un omesso esame di fatto decisivo. Ha infine escluso il vizio motivazionale, osservando che la motivazione della sentenza d’appello era pienamente intelligibile e non presentava alcuna delle anomalie costituzionalmente rilevanti. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna dei ricorrenti soccombenti alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale opera solo entro i limiti di identità di parti, petitum e causa petendi; se tali requisiti mancano, non si forma giudicato esterno opponibile nel nuovo giudizio.
L’appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione delle parti della decisione contestate e le ragioni di dissenso, senza formule sacramentali né necessità di un progetto alternativo di sentenza.
L’ammissibilità dell’appello principale preserva l’efficacia dell’appello incidentale tardivo; se il principale è ammissibile, non opera l’inefficacia ex comma 2.
Il divieto di nova non è violato quando le deduzioni di appello riprendono fatti già emersi dagli atti o comunque risultano dal contenuto delle difese di primo grado; in cassazione la censura richiede specifica localizzazione processuale.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione, incompatibile con la domanda, ne comporta il rigetto implicito o l’assorbimento.
La censura è inammissibile se non indica in modo specifico quali prove sarebbero state utilizzate in violazione del principio dispositivo e del contraddittorio.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello legale; non è censurabile il mero cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
La doglianza sull’onere della prova non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito, specie quando la critica investe l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello.
La prescrizione dell’azione speciale non impedisce l’esame di una diversa domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., ove fondata su fatti costitutivi differenti.
La responsabilità extracontrattuale viene affermata sulla base di specifiche condotte omissive o commissive causalmente rilevanti, non già automaticamente per la mera qualità di proprietario o committente.
La responsabilità per rovina di edificio o di parte di esso opera in chiave oggettiva in capo al proprietario o titolare del diritto reale, salvo prova liberatoria del fatto autonomo che interrompa il nesso causale.
Il passaggio in giudicato della precedente sentenza, ai fini della sua opponibilità, si determina decorso il termine lungo se non vi è notificazione utile.
Nel rito d’appello la facoltà di allegare il giudicato esterno deve essere esercitata entro il termine ultimo per le difese, coincidente con la scadenza delle memorie di replica o con la discussione orale.
Se il giudicato esterno si forma nel corso del giudizio di appello e non viene dedotto, il rimedio corretto contro la decisione difforme è la revocazione.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; sono censurabili solo anomalie radicali della motivazione, non il mero difetto di sufficienza.
Massime di principio
- Il giudicato esterno è opponibile solo se ricorrono identità soggettiva e oggettiva tra le due controversie; in mancanza, la diversa ricostruzione dei fatti in un secondo giudizio è ammissibile.
- Se il giudicato esterno si forma nel corso dell’appello, la parte interessata deve farlo valere nel medesimo giudizio nei termini utili per le difese; altrimenti la decisione difforme va censurata con revocazione, non con ricorso per cassazione.
- L’appello soddisfa il requisito di specificità quando individua, anche sinteticamente, i capi della sentenza contestati e le ragioni di dissenso; non è richiesta una replica speculare della motivazione di primo grado.
- La responsabilità ex art. 2043 c.c. richiede l’allegazione e la prova di condotte concrete causalmente rilevanti; non può essere affermata per mera presunzione legata alla qualità soggettiva della parte.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se denuncia un errore nell’uso processuale della prova; non consente una nuova valutazione del merito da parte della Cassazione.
- Il vizio di motivazione è oggi configurabile solo in presenza di anomalie costituzionalmente rilevanti della motivazione, non essendo più sindacabile la semplice insufficienza argomentativa.
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