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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15403/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato in senso più favorevole la pena in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 6.666,00 di multa per il reato in materia di stupefacenti contestato. Il ricorso deduceva violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 73, commi 4 e 6, e art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, lamentando che la Corte di appello avesse omesso di motivare adeguatamente sull'insussistenza di una delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. Il ricorrente chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse stata pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. in applicazione di un accordo tra le parti sulla pena e che, in tale cornice, il ricorso per cassazione sia ammissibile solo per censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze che attengono a motivi rinunciati, nonché i vizi relativi alla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. La censura sull'art. 129 c.p.p. è stata quindi ritenuta preclusa dal concordato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 4.000.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello produce effetti preclusivi sulle questioni oggetto di rinuncia; il ricorso in cassazione è limitato ai vizi della formazione del consenso, del consenso del pubblico ministero e della difformità tra richiesta concordata e decisione del giudice.

  • art. 129 c.p.p.

    Le doglianze relative alla mancata verifica delle cause di proscioglimento non sono deducibili in cassazione quando la parte vi abbia rinunciato nel quadro del concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di merito.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante richiamata in relazione al reato in materia di stupefacenti contestato.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. l'accordo sulla pena implica una rinuncia ai motivi di impugnazione incompatibili con il patto processuale, con conseguente preclusione del loro riesame in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello è ammissibile solo se investe profili propri della validità dell'accordo o della corrispondenza tra accordo e decisione; non sono invece deducibili censure relative a questioni rinunciate.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile quando la parte abbia aderito a un concordato sulla pena che assorbe la scelta difensiva di non insistere sulle cause di proscioglimento.
  • La pena concordata vincola giudice e parti nella sua integralità; solo una pena diversa da quella concordata o comunque illegale può aprire il sindacato di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue normalmente la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che non emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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