Cassazione Penale, Ordinanza n. 04912/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bologna. La fattispecie concreta riguarda un legale rappresentante di una società, ritenuto responsabile di omessa presentazione delle dichiarazioni IRES e IVA per l'anno 2017 e della dichiarazione IVA per l'anno 2018, nonché di occultamento o distruzione di fatture la cui conservazione era obbligatoria. Con il primo motivo si deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per asserita mancata dimostrazione dell'effettiva evasione d'imposta e del metodo di calcolo delle imposte evase. Con il secondo motivo si lamentava la mancata considerazione della posizione di mero prestanome e la conseguente insussistenza del dolo specifico. Con il terzo motivo si contestava il rigetto della richiesta di patteggiamento, assumendo un'erronea applicazione dell'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000. Con il quarto motivo si deduceva difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili perché nuovi, non essendo stati devoluti in appello. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la sentenza di merito aveva valorizzato elementi fattuali specifici per desumere il dolo e per escludere che l'imputato fosse un semplice prestanome estraneo alla gestione. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 non impedisce il patteggiamento per i reati di omessa dichiarazione in presenza della mancata estinzione del debito tributario nei termini indicati dalla norma, secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per il concorso di persone nei reati tributari contestati
fattispecie di omessa dichiarazione, riferita alle dichiarazioni IRES e IVA omesse
fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili obbligatori
art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000
la preclusione al patteggiamento opera, secondo la Corte, solo per i reati dichiarativi più gravi richiamati dall'art. 13, comma 2, e non per i reati di omesso versamento richiamati dall'art. 13, comma 1
art. 13, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato per indicare i reati di omesso versamento per i quali l'estinzione del debito comporta non punibilità
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato per i reati dichiarativi cui si riferisce la disciplina premiale e la preclusione al patteggiamento
richiamato per escludere che il legale rappresentante non gestore risponda per omesso controllo; il soggetto risponde come autore principale dell'obbligo dichiarativo imposto ex lege
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente l'aumento oltre il massimo della somma prevista dall'art. 616 c.p.p. nei casi di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili questioni nuove, cioè non devolute con i motivi di appello; la censura proposta per la prima volta in sede di legittimità è inammissibile.
- La contestazione che mira soltanto a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, senza specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata, non è proponibile in cassazione.
- In materia di omessa dichiarazione fiscale, il legale rappresentante di una società non può invocare la sola veste di prestanome per escludere la responsabilità quando emergano elementi fattuali di coinvolgimento nell'attività sociale e nella gestione effettiva o comunque nell'operatività societaria.
- Il dolo nei reati di omessa dichiarazione può essere desunto da elementi oggettivi specifici, come l'accettazione della carica, il possesso di documentazione sociale, la partecipazione alle attività della società e la totale inerzia rispetto all'obbligo dichiarativo.
- L'interpretazione dell'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000, in tema di patteggiamento, va coordinata con la distinzione tra reati dichiarativi e reati di omesso versamento: la disciplina preclusiva opera per i primi nei limiti indicati dalla norma, mentre per i secondi l'estinzione del debito rileva come causa di non punibilità e non come condizione per accedere al rito.
- Le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono inammissibili in cassazione quando non siano state specificamente devolute al giudice di appello.
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