Cassazione Civile, Ordinanza n. 29147/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione ad uso diverso relativo a un immobile sito in Sassari, nel quale una società conduttrice aveva sostenuto di avere esercitato, con raccomandata del 19 luglio 2016, un patto di opzione per l’acquisto del bene; il successivo rogito di compravendita era stato stipulato il 3 ottobre 2016. La società attrice in primo grado aveva chiesto la restituzione di quanto versato a titolo di canoni di locazione dopo l’esercizio dell’opzione, assumendo che da quel momento il prezzo dovesse considerarsi imputato al trasferimento e non più dovuti i canoni. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la locatrice a restituire euro 47.383,27. In appello, la società locatrice aveva ottenuto la riforma integrale della decisione: la Corte territoriale ha ritenuto che il patto non contenesse elementi essenziali e precisi del futuro contratto di vendita, che la clausola rilevante rinviasse a un successivo accordo per determinare esatta estensione e costo del bene, e che anche il comportamento successivo delle parti mostrasse che i canoni restavano dovuti fino al rogito senza imputazione al prezzo. La società ricorrente ha proposto sei motivi di cassazione: 1) nullità della sentenza per mancata motivazione sul rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento; 2) nullità per avere accolto un appello che, secondo la ricorrente, non conteneva specifiche censure e aveva ampliato il thema decidendum; 3) nullità per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno relativa ad accertamenti di fatto del Tribunale; 4) violazione delle norme sul giudicato interno, sostenendo che alcune statuizioni del Tribunale non sarebbero state impugnate e dunque non avrebbero potuto essere riformate; 5) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell’avvenuto esercizio dell’opzione in pendenza della locazione e nell’asserita applicazione del contratto del 2015 anziché di quello del 2013; 6) violazione delle norme di interpretazione contrattuale e dell’art. 2033 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse disatteso il significato letterale del patto, fatto ricorso a elementi extratestuali e negato il diritto alla ripetizione di quanto versato. La controricorrente ha resistito contestando anche l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi cinque motivi: il primo perché la censura di difetto di motivazione non era ammissibile sul piano denunciato e non ricorreva omessa pronuncia su una questione processuale; il secondo perché l’appello era sufficientemente specifico secondo i criteri ormai consolidati, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione; il terzo perché la dedotta omissione riguardava questioni ritenute assorbite dalla Corte d’appello e comunque il motivo difettava di specificità e autosufficienza; il quarto perché non vi era giudicato interno sulla qualificazione del patto, essendo proprio quella qualificazione oggetto di impugnazione; il quinto perché la doglianza era assertiva e comunque il fatto prospettato non era decisivo. Il sesto motivo è stato dichiarato infondato: la Corte ha confermato che l’interpretazione del contratto può fondarsi sul dato letterale e sugli indici esterni e sul comportamento complessivo delle parti, e che, in sede di legittimità, non è consentita una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative plausibili. È stata inoltre respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso e quella di difetto di autosufficienza del controricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con l’ulteriore statuizione sul doppio contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
indica il rito applicabile alle controversie in materia di locazione ad uso diverso.
individua i vizi denunciabili in cassazione; la Corte ribadisce che la censura deve essere specifica e correttamente sussunta nel vizio dedotto.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato in tema di motivazione della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione deve risultare dal tessuto argomentativo della sentenza; il vizio deve emergere dalla decisione impugnata.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione.
richiamato in tema di nullità processuali e loro regime.
richiamato in tema di nullità della sentenza.
la Corte ribadisce i requisiti di specificità dell’atto di appello e la natura di revisio prioris instantiae del giudizio d’appello.
richiamato per i requisiti dell’appello nel rito del lavoro, applicati in via di richiamo nel rito locatizio.
richiamato con riferimento alle memorie difensive in appello.
il mancato esame di una questione processuale non integra omessa pronuncia in senso tecnico.
richiamato in tema di giudicato interno.
richiamato in tema di acquiescenza parziale e formazione del giudicato interno.
richiamato in tema di efficacia del giudicato.
criterio principale di interpretazione del contratto, da applicare in modo non meramente letterale ma unitario e circolare.
interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.
interpretazione secondo buona fede.
interpretazione che favorisca la validità degli atti negoziali.
richiamato in relazione alla determinatezza dell’oggetto contrattuale.
richiamato dalla ricorrente in tema di ripetizione dell’indebito, ma la pretesa è stata respinta perché fondata su un’interpretazione contrattuale non condivisa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non può essere dedotto in astratto: deve emergere dal testo della sentenza impugnata, e non può configurarsi quando il giudice di merito non abbia esaminato una questione che la parte assume proposta ma che la decisione non dà per tale.
- Il mancato esame di una questione puramente processuale non integra omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; in tal caso la censura va veicolata come violazione della norma processuale pertinente e non come vizio di omessa pronuncia.
- L’appello è inammissibile solo se non consente di enucleare chiaramente i punti contestati e le relative doglianze; non sono richieste formule sacramentali, un progetto alternativo di sentenza o la riproduzione integrale della decisione impugnata.
- L’assorbimento dichiarato dal giudice di merito può escludere un vizio di omessa pronuncia, perché integra una decisione implicita sulle questioni non esaminate; la censura deve confrontarsi specificamente con la logica dell’assorbimento.
- Non vi è giudicato interno su una statuizione quando essa costituisce il risultato dell’interpretazione della clausola contrattuale e tale interpretazione è stata investita dall’appello; il giudicato non si forma su punti ancora sub iudice.
- In sede di legittimità l’interpretazione del contratto non è censurabile per il solo fatto che la parte proponga una lettura diversa e plausibile; occorre indicare puntualmente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale modo.
- Il principio in claris non fit interpretatio non opera in senso assoluto: la chiarezza del testo va valutata nell’ambito dell’intero materiale ermeneutico, comprensivo delle altre clausole e del comportamento complessivo delle parti.
- Nell’interpretazione negoziale il dato letterale è un punto di partenza e non un criterio esclusivo; la ricostruzione della comune intenzione può legittimamente tener conto di elementi extratestuali coerenti con il complesso delle pattuizioni.
- Per fondare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non basta allegare un diverso apprezzamento del materiale probatorio: il fatto omesso deve essere specificamente individuato, discusso nel giudizio di merito e idoneo, se esaminato, a condurre a una decisione diversa.
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