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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37903/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un giudice di pace aveva disposto, per la seconda volta, la proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un CPR, richiamando integralmente la motivazione della Questura, che aveva indicato come ragione il rifiuto dell'interessato di sottoporsi a tampone molecolare. Il trattenuto ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato motivazione apparente o inesistente del decreto di proroga, sostenendo che il giudice non aveva indicato le ragioni della decisione né verificato specificamente i presupposti dell'art. 14 d.lgs. 286/1998, né confutato le difese. Con il secondo ha dedotto la violazione della disciplina sulle proroghe successive del trattenimento, perché mancavano elementi concreti idonei a ritenere probabile l'identificazione dello straniero o a dimostrare la necessità del mantenimento della misura per organizzare il rimpatrio. Il terzo motivo non risulta esaminato nel testo fornito. L'amministrazione intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione per relationem al contenuto della richiesta della Questura, pur eventualmente non corretta nel merito, soddisfa il minimo costituzionale di motivazione. Ha invece accolto il secondo motivo: dopo la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998, per la seconda proroga e le successive non basta più la sola persistente difficoltà di identificazione, ma occorre accertare elementi concreti che rendano probabile l'identificazione dello straniero oppure la necessità del trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio. Nel caso concreto il giudice di pace si era limitato a valorizzare il rifiuto del tampone molecolare, elemento ritenuto irrilevante ai fini della seconda proroga, senza verificare i presupposti richiesti dalla norma. Il testo fornito non contiene l'esito finale completo sul terzo motivo, ma dalla parte disponibile emerge l'accoglimento del ricorso almeno in parte per la fondatezza del secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    invocato per censurare un vizio di motivazione/forma del provvedimento impugnato

  • art. 14, commi 4, 5 e 5-bis, d.lgs. 286/1998

    per la prima proroga è rilevante la difficoltà di identificazione; per la seconda proroga e le successive occorrono elementi concreti che rendano probabile l'identificazione oppure la necessità di trattenimento per organizzare il rimpatrio

  • art. 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE

    richiamata a sostegno del quadro europeo sulla trattenuta dei cittadini stranieri in vista del rimpatrio

  • art. 15, parr. 3, 5 e 6, Direttiva 2008/115/CE

    richiamata con riguardo ai presupposti delle proroghe del trattenimento

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a fondamento dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 13 Cost.

    evocato come parametro di stretta interpretazione dei limiti alla privazione della libertà personale

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è sufficiente, ai fini del minimo costituzionale, quando il giudice aderisca alle ragioni esposte da un altro atto processuale o amministrativo chiaramente individuato, anche se la correttezza giuridica di tali ragioni resta distinta dalla loro idoneità motivazionale.
  • Per la seconda proroga del trattenimento amministrativo dello straniero e per le proroghe successive non è sufficiente il semplice perdurare delle difficoltà di identificazione già considerate in occasione della prima proroga: occorre un accertamento attuale di elementi concreti che rendano probabile l'identificazione oppure della necessità del trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio.
  • Ai fini della proroga del trattenimento non possono essere valorizzati fatti privi di pertinenza rispetto ai presupposti legali della misura, se non accompagnati dalla verifica dei requisiti espressamente richiesti dalla disciplina speciale.
  • Quando la privazione della libertà personale è prorogata in via amministrativa o para-giurisdizionale, la disciplina va applicata in modo rigoroso, essendo necessaria una verifica puntuale dei presupposti previsti dalla legge e non un richiamo meramente assertivo a ragioni generiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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