Cassazione Penale, Sentenza n. 24902/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile dei reati indicati (artt. 594, 581 e 612 c.p.), deducendo due motivi: (1) censura della valutazione dell'attendibilità dei testi e della ricostruzione dei fatti offerta dalla corte territoriale; (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tali censure, in sostanza, impugnano l'apparato motivazionale e la valutazione del materiale probatorio, e il secondo motivo è peraltro inedito (non proposto in appello).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, per le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, non è proponibile ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione (limiti introdotti dagli artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis d.lgs. n. 274/2000), e che i motivi presentati attaccano la motivazione e la valutazione probatoria, configurandone l'inammissibilità; inoltre il secondo motivo è inedito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.510 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
comma 2-bis e comma 1, lett. e)
Limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione: contro sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non è proponibile ricorso per mero vizio di motivazione (lett. e) del comma 1), e il comma 2-bis viene richiamato per le specifiche esclusioni
d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000
art. 39-bis (introdotto dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)
Norma di coordinamento che insieme all'art. 606 c.p.p. delimita i profili sindacabili in Cassazione avverso sentenze di appello su reati di competenza del giudice di pace
artt. 594, 581 e 612 cod. pen.
Norme penali che individuano i reati contestati al ricorrente; nella sentenza sono i titoli di reato per i quali è stata confermata la responsabilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557
Precedente che conferma il principio secondo cui non è proponibile ricorso per cassazione per mero vizio di motivazione avverso sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace
Massime di principio
- Avverso sentenze di appello su reati di competenza del giudice di pace la Corte di Cassazione non ammette il ricorso per mere critiche alla motivazione: i profili che si limitano a rimettere in discussione la valutazione della prova sono, di regola, inammissibili
- Motivi di cassazione inediti, cioè non prospettati nei precedenti gradi di giudizio (appello), sono dichiarati inammissibili
- Per impugnare utilmente in Cassazione è necessario fondare il ricorso su questioni di diritto (violazioni di legge) e non su una mera rivalutazione del materiale probatorio
- La parte soccombente può essere condannata a spese processuali, al versamento alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile
- Prima di proporre ricorso per cassazione in casi analoghi, verificare se i motivi prospettati incidono su profili di diritto autonomi rispetto alla motivazione di merito o se rientrano nelle limitazioni normative che impediscono il sindacato della motivazione
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