Cassazione Penale, Sentenza n. 13028/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il divieto, previsto dal regolamento d'istituto e confermato dal Magistrato di sorveglianza, di indossare felpe con cappuccio in regime detentivo differenziato. Sosteneva che il divieto non risponde a esigenze di sicurezza concrete, costituisce vessazione e che aveva chiesto di usare la felpa solo durante l'ora d'aria e in presenza del proprio gruppo di socialità; inoltre deduceva che il cappuccio non pone maggiori difficoltà di identificazione rispetto a un cappello staccato e offre migliore protezione dalle intemperie rispetto a cappelli o scaldacollo non impermeabili.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la disposizione regolamentare in quanto coerente con gli obiettivi del regime differenziato di cui all'art. 41-bis (prevenzione di comunicazioni e coordinamento tra detenuti e con l'esterno). Ha ritenuto che l'uso di indumenti con cappuccio possa ostacolare l'identificazione e favorire comunicazioni vietate, mentre il diritto alla salute non è compromesso perché sono disponibili indumenti alternativi (cappelli, scaldacollo). Le obiezioni del ricorrente (uso limitato all'ora d'aria, analogia con il cappello staccato, maggiore impermeabilità del cappuccio) non hanno dimostrato l'inidoneità o sproporzione della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 41-bis, comma 2
Il comma istituisce il regime detentivo differenziato mirato a contenere la pericolosità dei detenuti e a impedire collegamenti con l'organizzazione esterna; legittima l'adozione di misure di elevata sicurezza.
legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 41-bis, comma 2-quater
Elenca misure specifiche del regime differenziato finalizzate a prevenire contatti e interazioni che consentano il mantenimento di legami organizzativi: tra le misure rientra l'adozione di disposizioni regolamentari che impediscano comunicazioni e favoriscano l'identificazione dei detenuti.
Corte costituzionale, sent. nn. 186/2018, 143/2013 e 351/1996
Richiamate come parametri interpretativi: il regime 41-bis può sospendere regole ordinarie solo se le misure sono riconducibili alle esigenze di ordine e sicurezza; non sono ammesse misure palesemente inidonee o incongrue rispetto alle finalità del regime, né deroghe puramente afflittive.
codice di procedura penale - art. 616, comma 1, primo periodo
Base normativa per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Sotto il regime 41-bis le disposizioni regolamentari che limitano indumenti o comportamenti sono ammesse se rispondono a esigenze concrete di identificazione, controllo e prevenzione delle comunicazioni tra detenuti e con l'esterno.
- Per valutare la legittimità di una misura restrittiva in carcere bisogna applicare il parametro di proporzionalità: la misura deve essere funzionale alle finalità di sicurezza e non meramente punitiva.
- La semplice dichiarazione del detenuto di voler usare un indumento solo in momenti limitati (es. ora d'aria) non esime dal considerare esigenze operative e di controllo (aree comuni, transiti, variabilità climatica, onere per il personale).
- Nel confronto tra tipi di copricapi va valutata la concreta incidenza sulla visibilità e identificazione (es. il cappuccio attaccato alla felpa può oscurare collo, mandibola e profili che un cappello separato non oscura allo stesso modo).
- Il diritto alla salute del detenuto è tutelato purché siano disponibili alternative idonee: l'esistenza di capi sostitutivi adeguati indebolisce la censura per violazione del diritto alla salute.
- Chi impugna una regola d'istituto deve dimostrare che la misura è inefficace rispetto alle finalità di sicurezza o che produce un pregiudizio concreto e specifico (non solo generico).
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