Cassazione Penale, Sentenza n. 32189/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La curatela ha impugnato il decreto che dichiarava inammissibile l'istanza di restituzione dei beni confiscati a carico di Susanna Dominici. Il ricorso sosteneva che vi fosse un elemento di novità (la nuova dichiarazione di fallimento, sentenza n. 15 del 14/05/2021) che giustificava la revoca del vincolo ablativo e che, per effetto del fallimento, il curatore non potesse procedere alla vendita dei beni senza il dissequestro. Si eccepiva inoltre che la Provincia di Pesaro e Urbino aveva prestato il proprio assenso alla precedente revoca della confisca in ragione della quasi integrale restituzione delle somme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse già considerato la nuova dichiarazione di fallimento e che l'istanza fosse meramente reiterativa, quindi inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. Ha richiamato il principio secondo cui, dopo la definitività della confisca, le controversie relative a diritti sorti successivamente al giudicato rientrano nella competenza del giudice civile, non del giudice penale (richiamando la giurisprudenza Synergo, Cass. Sez. 1, n. 30422/2020). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché già valutato nei precedenti provvedimenti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile un'istanza che sia meramente reiterativa di altre già decise; applicata per escludere la riapertura della questione in sede esecutiva penale.
Norma penale che definisce il reato (appropriazione indebita di fondi pubblici) a carico della Dominici; costituisce il fondamento del provvedimento ablativo storico ma non modifica la regola sulla competenza successiva alla definitività della confisca.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 30422 del 13/10/2020 (Synergo)
Principio secondo cui la definitività della confisca trasferisce la competenza sulle controversie inerenti a diritti sorti in epoca posteriore al giudicato al giudice civile; il giudice penale perde la giurisdizione su tali controversie.
Massime di principio
- Un'istanza esecutiva è inammissibile se ripropone questioni già esaminate e decise: il requisito della novità deve essere effettivo e sostanziale, non meramente formale.
- Dopo l'irrevocabilità della confisca, le controversie riguardanti diritti sorti successivamente al provvedimento ablativo appartengono alla giurisdizione civile; il giudice penale non è competente a decidere su tali questioni.
- Per ottenere dal giudice penale la rimozione di vincoli cautelari occorre dimostrare una nuova e rilevante circostanza processuale che non sia già stata valutata; l'esistenza del fallimento da sola non basta se già considerata nei precedenti provvedimenti.
- Accordi transattivi o il consenso della parte civile (es. Provincia) possono giustificare revoche o modifiche, ma tali valutazioni, se già decise, non possono essere riaperte tramite istanze reiterative in sede esecutiva penale.
- Se l'obiettivo è la gestione o vendita dei beni confiscati dopo la definitività, la via corretta è generalmente quella civile (azioni di accertamento o petizioni esecutive), salvo che non emergano novità sostanziali rilevanti per la sfera penale.
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