Cassazione Civile, Ordinanza n. 36584/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, tramite intermediario bancario, di obbligazioni Finmek per l'importo di euro 154.940,32. L'investitrice aveva chiesto in giudizio la declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione del contratto di acquisto, con condanna della banca alla restituzione della somma investita o al risarcimento del danno. In appello la domanda era stata respinta: la Corte territoriale aveva ritenuto che gli obblighi informativi fossero stati assolti perché il fratello della cliente, delegato ad operare sul dossier titoli e dipendente della banca, era stato avvertito in modo generico che a un maggiore rendimento corrispondeva un rischio più elevato; inoltre aveva valorizzato la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione, resa nonostante la mancata compilazione del profilo di rischio. Con il ricorso per cassazione la cliente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998, sostenendo che la banca non aveva illustrato le specifiche ragioni di rischiosità dei titoli Finmek, privi di rating e di prospetto informativo, emessi da società estera, e che non era stata adeguatamente motivata l'inadeguatezza dell'operazione, anche per l'elevato ammontare dell'investimento; 2) violazione dell'art. 27 reg. Consob n. 11522/1998 per conflitto di interessi, assumendo che il collocatore dei titoli appartenesse allo stesso gruppo della banca. La banca ha resistito con controricorso e ha eccepito, per il secondo motivo, l'inammissibilità per richiesta di rivalutazione del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il primo motivo nei limiti della violazione dell'art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione. Ha ritenuto che le informazioni fornite al delegato fossero generiche e inidonee a soddisfare l'obbligo dell'intermediario di informare in modo specifico sulla natura, i rischi e le implicazioni dello strumento finanziario. Ha invece escluso la violazione dell'art. 29 reg. Consob, osservando che la banca aveva segnalato l'inadeguatezza dell'operazione in ragione della mancata fornitura delle informazioni sul profilo di rischio, e ha dichiarato inammissibile la doglianza sull'inadeguatezza per importo, per difetto di autosufficienza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato assorbito. Il rinvio è stato disposto anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come base degli obblighi informativi dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento.
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58 del 1998
È l'intermediario a dover provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di aver correttamente informato il cliente su natura, rischi e implicazioni dell'operazione.
art. 27 reg. Consob n. 11522/1998
La doglianza sul conflitto di interessi è stata ritenuta inammissibile perché implicava una diversa ricostruzione dei fatti non consentita in cassazione.
art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998
L'intermediario deve fornire al cliente informazioni specifiche sul singolo strumento finanziario e sui suoi rischi; informazioni generiche sul rapporto rendimento/rischio non sono sufficienti.
art. 29 reg. Consob n. 11522/1998
La segnalazione di inadeguatezza è stata ritenuta sufficiente quando la banca ha indicato che l'operazione non era adeguata per la mancata disponibilità del profilo di rischio del cliente.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nel servizio di investimento, l'intermediario non adempie agli obblighi informativi con avvertenze generiche sul fatto che un rendimento più elevato implica un rischio maggiore: occorre una informazione specifica, concreta e riferita allo strumento finanziario oggetto dell'operazione.
- L'obbligo informativo dell'intermediario persiste anche quando il cliente o il soggetto delegato abbia esperienza in materia finanziaria o abbia già effettuato operazioni rischiose; tale esperienza non esonera dall'informare sulle caratteristiche e sui rischi del titolo specifico.
- La segnalazione di inadeguatezza non esaurisce, di per sé, il dovere informativo: l'intermediario deve comunque fornire il corredo informativo relativo al singolo strumento finanziario.
- In sede di legittimità, la censura che richieda una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto è inammissibile.
- La doglianza che introduca un profilo fattuale non chiaramente emergente dagli atti o dalla sentenza impugnata è inammissibile per difetto di autosufficienza.
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