Cassazione Civile, Ordinanza n. 04189/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un autista aveva introdotto davanti al Tribunale di Velletri, sezione lavoro, un giudizio ex art. 414 c.p.c. deducendo di essere stato assunto da una società di autotrasporti, prima a termine poi a tempo indeterminato dal 12.1.2017, e di avere cessato il rapporto per dimissioni il 22.7.2020. Chiedeva l'accertamento della natura subordinata del rapporto e la condanna al pagamento di differenze retributive e TFR, domandando tali importi non solo alla datrice di lavoro ma anche ad altre società indicate come committenti, vettori e sub-vettori corresponsabili nel trasporto merci su strada. La società datrice eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri, sostenendo che il foro competente fosse quello del luogo della sede legale e della conclusione del contratto. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione, escludendo che risultassero integrati i criteri di competenza di cui all'art. 413, comma 2, c.p.c., e negando che il parcheggio/rimessa di Pomezia potesse costituire dipendenza aziendale. Il lavoratore ha quindi proposto regolamento necessario di competenza con due motivi: in sostanza, ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 413, 38, 115 e 416 c.p.c. e dell'art. 1321 c.c., lamentando che il giudice di merito non avesse considerato fatti storici specificamente allegati e non contestati (luogo di instaurazione del rapporto, sottoscrizione del contratto, deposito dei camion, inizio e fine delle mansioni presso il parcheggio di Pomezia) e avesse dato una nozione troppo restrittiva di dipendenza aziendale e di luogo di insorgenza del rapporto di lavoro. Ha chiesto anche la trattazione congiunta con altri procedimenti analoghi, domanda respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto fondati congiuntamente il primo e il secondo motivo, affermando che, ai fini dell'art. 413 c.p.c., la dipendenza aziendale va intesa in senso ampio e include anche un parcheggio di proprietà di terzi quando vi siano collocati i beni strumentali alla prestazione e lì inizino e finiscano le mansioni quotidiane del lavoratore. Ha inoltre valorizzato il principio di specifica contestazione nel rito del lavoro: le circostanze dedotte circa la presenza dei mezzi aziendali nella rimessa di Pomezia non erano state specificamente contestate. Per tale ragione ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, disponendo che il processo prosegua dinanzi a quel giudice previa riassunzione nel termine di legge; le spese sono state rinviate al definitivo. La richiesta di trattazione congiunta è stata rigettata.
Norme richiamate
norma richiamata quale base del ricorso introduttivo nel rito del lavoro
individua i criteri di competenza territoriale del giudice del lavoro: luogo di insorgenza del rapporto, luogo in cui si trova l'azienda o la dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto
richiamato per la disciplina dell'eccezione e della questione di competenza territoriale
evocato in relazione al principio di non contestazione dei fatti allegati
nel rito del lavoro impone al convenuto una contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come vizio di omesso esame di fatti storici decisivi
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione e falsa applicazione di legge
citato nel secondo motivo in relazione alla qualificazione del rapporto e ai criteri di individuazione della competenza
richiamato per la resistenza al regolamento di competenza
indicato per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente
Massime di principio
- Nel processo del lavoro, la nozione di "dipendenza aziendale" di cui all'art. 413 c.p.c. va interpretata in senso estensivo e funzionale, con attenzione al luogo in cui si svolge in concreto la prestazione, anche se si tratta di un'area non di proprietà del datore di lavoro, purché sia stabilmente utilizzata per l'esercizio dell'attività e per l'inizio e la fine delle mansioni.
- Ai fini della competenza territoriale nel rito del lavoro, è irrilevante il titolo giuridico formale con cui il datore dispone dell'area utilizzata come base operativa; ciò che conta è la concreta dislocazione di beni organizzati per l'impresa e il collegamento effettivo con la prestazione lavorativa.
- Nel rito del lavoro il convenuto deve contestare in modo specifico i fatti allegati dal ricorrente; una mera negazione generica non è sufficiente a neutralizzare le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione di competenza.
- La ratio dell'art. 413 c.p.c. è favorire un foro del lavoro prossimo al luogo di effettivo svolgimento della prestazione, così da rendere il processo più funzionale e agevole anche sotto il profilo dell'acquisizione delle prove.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04109/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04115/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04116/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04117/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04118/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04119/2023 del 10/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →