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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21936/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rossi ha impugnato la sentenza di appello per molteplici censure: (i) errore di diritto perchè l'art. 3 L. 9/12/1941 n. 1383 punirebbe solo il militare colluso e non l'estraneo, per cui non sarebbe applicabile l'art. 110 c.p.; (ii) assorbimento dell'accusa per la assoluzione, con sentenza passata in giudicato, del maresciallo Schiavone avrebbe dovuto comportare la sua assoluzione; (iii) violazione del principio di correlazione perché in imputazione non era contestata la qualifica di "determinatore"; (iv) introduzione di un fatto nuovo (occultamento delle capogruppo lussemburghesi) non contestato in sede di imputazione; (v) inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in altro procedimento; (vi) illegittima acquisizione e utilizzazione di atti del fascicolo relativo al patteggiamento del maresciallo Cecchini e di annotazioni di PG anteriori al 25/01/2013; (vii-viii) doglianze sulla valutazione probatoria delle intercettazioni e sulla loro presunta prova di innocenza; (ix) contestazione che l'art. 3 punisca solo intese finalizzate alla frode e che le conversazioni non dimostrerebbero la collusione; (x-xi) doglianze procedurali sul mancato riconoscimento della mancanza di danno e sul diniego di riapertura istruttoria per documentare lo scudo fiscale; (xii) censura sul trattamento sanzionatorio, con doglianza di incostituzionalità della pena prevista dal codice penale militare di pace e contestazione della illegittima applicazione di pene accessorie non previste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi e confermato l'accertamento di responsabilità di Rossi per il reato di collusione (art. 3 L. 1383/1941) come concorso eventuale, ritenendo applicabile la responsabilità dell'estraneo quando la sua condotta ecceda la mera adesione e consista in istigazione o determinazione dei finanzieri. Sono state ritenute legittime l'utilizzabilità delle intercettazioni nei procedimenti connessi (identità del soggetto attivo e connessione tra procedimenti) e non è stata ravvisata inconciliabilità con il giudicato di proscioglimento di Schiavone. Alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di specificità o interesse. Tuttavia la Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso in punto di pena accessoria: ha ritenuto illegittima l'applicazione, nel caso concreto, della pena accessoria prevista dall'art. 31 c.p. (interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione) perché l'art. 36 del codice penale militare di pace esclude l'applicazione dell'art. 31 ai reati militari; inoltre l'art. 3 L. 1383 rimanda alle pene accessorie del codice penale militare di pace (art. 219 c.p.m.p.), per cui la statuizione sulle pene accessorie del Tribunale/Corte d'appello è stata annullata senza rinvio. In sintesi: responsabilità e pena principale (1 anno e 6 mesi di reclusione, pena sospesa) confermate; pena accessoria annullata.

Norme richiamate

  • Legge 9 dicembre 1941, n. 1383, articolo 3

    art. 3 L. 9/12/1941 n. 1383

    La norma sanziona la collusione del militare della Guardia di Finanza; la Corte ha ritenuto che, pur non menzionando espressamente l'estraneo, possa essere fatto luogo a responsabilità dell'estraneo a titolo di concorso eventuale quando la sua condotta sia ulteriore rispetto alla mera adesione (ad es. istigazione o determinazione).

  • Codice Penale, articolo 110

    Applicato per qualificare la responsabilità per concorso eventuale dell'estraneo quando la sua condotta eccede la tipicità prevista dall'art. 3; la Corte ha ritenuto compatibile l'uso delle regole generali sul concorso eventuale.

  • Codice di Procedura Penale, articolo 238-bis

    I giudicati penali acquisiti nel fascicolo ai sensi dell'art. 238-bis possono essere utilizzati, ma la loro incidenza impedisce solo decisioni oggettivamente inconciliabili sui fatti storici; nel caso la sentenza assolutoria di Schiavone non risultava inconciliabile nei fatti con la ricostruzione della Corte d'appello.

  • Codice di Procedura Penale, articolo 270

    Richiamato nella discussione sull'utilizzabilità delle intercettazioni acquisite in altro procedimento; la Corte ha ritenuto che la connessione tra procedimenti (art. 12 c.p.p.) e l'identità del soggetto attivo giustificassero l'utilizzo.

  • Codice di Procedura Penale, articolo 12, comma 1, lettera b

    art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La connessione tra procedimenti è costituita anche dall'identità del soggetto attivo; questa connessione ha reso utilizzabili le intercettazioni disposte nel procedimento a quo.

  • Codice Penale, articolo 31

    Norma generale sulle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici o dalla professione); il Tribunale l'ha applicata come pena accessoria, ma la Cassazione ha ritenuto l'applicazione illegittima rispetto ai reati militari.

  • Codice Penale Militare di Pace, articolo 36

    Stabilisce che, in caso di condanna per reati militari, non si applica l'art. 31 c.p.; la Corte ha richiamato questa norma per escludere l'applicazione della pena accessoria prevista dall'art. 31 nel caso concreto.

  • Codice Penale Militare di Pace, articolo 219

    Indicata quale pena accessoria prevista dalla disciplina militare (rimozione) applicabile ai reati militari; la Corte ha ritenuto che le pene accessorie siano regolate dal codice penale militare di pace e non dall'art. 31 c.p.

  • Codice Penale, articolo 32-quinquies

    Richiamato come esempio di pena accessoria speciale prevista per taluni casi (estinzione del rapporto di impiego se reclusione ≥ 3 anni); citato nella motivazione sulla diversa disciplina delle pene accessorie.

Massime di principio

  • Nel delitto di collusione (art. 3 L. 1383/1941) l'estraneo non è automaticamente immune: può rispondere se la sua condotta supera la mera adesione e consiste in un apporto causale aggiuntivo (es. istigazione, determinazione), applicandosi il concorso eventuale.
  • L'assoluzione di un coautore non implica automaticamente l'assoluzione degli altri; occorre verificare se vi sia inconciliabilità oggettiva sui fatti storici in modo tale da rendere impossibile la condanna degli altri.
  • Intercettazioni disposte in un procedimento possono essere utilizzate in altro procedimento quando sussiste connessione rilevante (anche per identità del soggetto attivo); per impugnare l'utilizzabilità è necessario dimostrare la mancanza di connessione o vizi procedurali specifici.
  • Per i reati militari occorre verificare la disciplina speciale sulle pene accessorie: non sono automaticamente applicabili le pene accessorie del codice penale (art. 31 c.p.) quando il codice penale militare di pace prevede norme diverse (art. 36 c.p.m.p. e art. 219 c.p.m.p.).
  • In Cassazione le censure sull'inutilizzabilità o sull'acquisizione di atti sono spesso dichiarate inammissibili se il ricorrente non indica specificamente gli atti affetti da vizio e non spiega la loro incidenza decisiva sul compendio probatorio.
  • La fattispecie di collusione è reato di pericolo/consumazione anticipata: non è necessario l'accertamento del danno all'erario per configurare il reato; rileva il dolo specifico di voler agevolare o indirizzare l'esito delle verifiche.

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