Cassazione Penale, Ordinanza n. 35009/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per truffa ai danni del personale di un ufficio postale, realizzata mediante presentazione all'incasso di un assegno circolare falsificato, in fatto commesso il 26 settembre 2017. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, è stato dedotto un solo motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., incentrato sul vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza l'eccessività della pena applicata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sulla eccessività della pena non sia consentita in sede di legittimità e sia comunque manifestamente infondata, poiché la determinazione della pena e la graduazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente il discostamento dal minimo edittale richiamando la gravità del danno, le modalità della condotta e i precedenti penali dell'imputato. È stata quindi confermata la statuizione di condanna e il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituisce il titolo del reato contestato, descritto come truffa consumata ai danni del personale dell'ufficio postale mediante presentazione all'incasso di un assegno circolare falsificato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È la norma processuale invocata dal difensore per denunciare un vizio di motivazione, ma la censura sulla mera eccessività della pena è stata ritenuta non proponibile o comunque manifestamente infondata in sede di legittimità.
Viene richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Viene richiamato come parametro per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della commisurazione della pena.
Massime di principio
- La doglianza con cui in cassazione si censura la sola eccessività della pena, senza evidenziare una violazione di legge o un vizio motivazionale effettivo, non è ammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
- La determinazione della pena base e la graduazione degli aumenti o diminuzioni per circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in conformità ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione non apparente.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice richiami elementi concreti come gravità del danno, modalità della condotta e precedenti penali dell'imputato, tali da giustificare il discostamento dal minimo edittale.
- In sede di legittimità, la Corte non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulla quantificazione della pena, salvo macroscopici vizi di motivazione o violazioni di legge.
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