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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33352/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna a anni due e mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per i reati indicati in sentenza. Le censure riguardavano, in sintesi, la commisurazione della pena e l'asserita insufficienza della motivazione sul trattamento sanzionatorio, nonché la motivazione relativa al calcolo dell'aumento per la continuazione. La Corte ha però rilevato che il giudice di merito aveva indicato gli elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'art. 133 c.p., valorizzando la gravità oggettiva del fatto, i precedenti penali, il comportamento successivo all'illecito e l'inattendibilità delle giustificazioni dell'imputato; pertanto la doglianza è stata ritenuta generica.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La motivazione sulla determinazione concreta della pena è sufficiente quando il giudice di merito indichi gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito dell'applicazione dei criteri legali di commisurazione.

  • art. 648 c.p.

    La sentenza richiama la condanna per ricettazione, senza svolgere ulteriori questioni interpretative sulla fattispecie.

  • art. 23 l. n. 110/1975

    La sentenza richiama la condanna per il reato previsto dalla normativa sulle armi, senza ulteriori approfondimenti.

Massime di principio

  • La motivazione sulla pena è adeguata quando il giudice di merito esplicita i dati fattuali concreti valorizzati ai fini della commisurazione, anche senza analisi analitica di ogni singolo parametro dell'art. 133 c.p.
  • La censura in cassazione sulla commisurazione della pena è inammissibile se si limita a formule generiche e non si confronta con le specifiche ragioni poste a base della decisione di merito.
  • Ai fini del trattamento sanzionatorio possono essere valorizzati, oltre alla gravità oggettiva del fatto, i precedenti penali e il comportamento tenuto dall'imputato dopo il reato, quando tali elementi siano logicamente collegati alla maggiore gravità della condotta.
  • La deduzione concernente il calcolo dell'aumento per la continuazione deve essere specifica; in mancanza, la censura è generica e non può condurre all'annullamento.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioniUso di atto falso
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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