Cassazione Penale, Sentenza n. 48773/2023 del 07/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello del 17/03/2023 per molteplici vizi: (i) nullità del decreto di citazione per errata indicazione della data dell'udienza d'appello (art. 601 c.p.p.), notificato con data 30/01/2023 ma recante la data 23/06/2022, che avrebbe impedito la presenza dell'imputato e del difensore; (ii) contestata errata qualificazione giuridica del furto (artt. 56 e 624 c.p.) ritenuto consumato anziché tentato per scelta investigativa della P.G.; (iii) mancata riqualificazione del fatto in violazione di domicilio (art. 614 c.p.) rispetto al 624-bis; (iv) mancata prova del concorso (art. 110 c.p.) in capo a taluni imputati per i reati contestati nei capi b) e c); (v) omessa concessione della diminuente per minima entità del danno (art. 62 n.4 c.p.); (vi) vizi connessi alla vocatio in ius e all'informativa sulle sanzioni sostitutive (norme procedurali e di esecuzione della pena).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo processuale relativo all'errata indicazione della data nel decreto di citazione fondante e assorbente. Dall'esame degli atti è emerso che tutti i decreti di citazione emessi il 27/01/2023 indicavano la data "23/06/2022", errore non riconoscibile quale semplice svista e tale da generare incertezza sulla data reale dell'udienza; ne è conseguita l'effettiva impossibilità per difese e imputati di partecipare all'udienza del 17/03/2023. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio di appello, disponendo l'annullamento senza rinvio alla stessa sezione che aveva deciso. Gli altri profili dedotti sono stati ritenuti assorbiti dalla decisione sul vizio processuale.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen. co. 6
Richiede che il decreto di citazione contenga la data dell'udienza in modo non equivoco; un'errata indicazione della data determina nullità quando l'errore non sia pienamente riconoscibile e generi incertezza reale per l'imputato sulla data di comparizione
art. 429 cod. proc. pen. co. 1 lett. f)
Norma collegata alla nullità per vizio del procedimento; utilizzata per valutare la nullità del decreto di citazione che determina l'assenza ingiustificata dell'imputato
art. 178 lett. c) e art. 179 co. 1 cod. proc. pen.
Previsione delle nullità connesse alla vocatio in ius e alla regolarità della citazione; rilevanti per valutare la partecipazione dell'imputato e del difensore al giudizio
Disciplina la punibilità del tentativo; la questione riguarda se il furto sia stato consumato o si tratti di tentativo, tenuto conto della scelta investigativa di non interrompere l'azione
Delitto di furto: la corte affronta la contestazione sulla qualificazione (consumato vs tentato) ma ha ritenuto il motivo processuale assorbente
Rilevante nella riqualificazione dei fatti contestati (es. reato aggravato), oggetto di deduzione difensiva ma non deciso per assorbimento processuale
Violazione di domicilio: prospettata come possibile riqualificazione del fatto (capo c) in luogo del reato contro il patrimonio), questione rimessa alla sede di merito dopo l'annullamento
Concorso di persone nel reato: la difesa ha contestato l'assenza di contributo causale per alcuni imputati; la Corte non si è pronunciata sul merito per assorbimento della questione processuale
Prevede la diminuzione della pena per il danno di minima entità; i ricorrenti lamentavano omissione di valutazione, ma la questione è assorbita dalla nullità processuale
Norme sulle modalità dell'udienza cartolare e sulle comunicazioni relative alle sanzioni sostitutive; i ricorrenti hanno denunciato carente informativa sulle sanzioni sostitutive dopo le modifiche legislative
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione in Cassazione: i ricorsi hanno esposto i motivi nei limiti necessari per la decisione
Massime di principio
- Un errore nella data indicata nel decreto di citazione per comparire è idoneo a determinare la nullità del giudizio se l'errore non è riconoscibile e crea incertezza reale sull'effettiva data dell'udienza: in tali casi l'assenza dell'imputato/difensore può essere causa di annullamento.
- Se l'errore nella citazione è palesemente riconoscibile (es. anno precedente ma contesto chiaro, o data esatta indicata in altro punto dell'atto) la nullità può non sussistere; la valutazione è caso per caso.
- I vizi processuali che incidono sul diritto di difesa (mancata conoscenza della data, mancata informativa su possibilità di sanzioni sostitutive) possono assorbire e rendere inidonee le doglianze di merito, imponendo il rinvio per nuovo giudizio.
- La scelta della P.G. di non interrompere un'azione criminale per esigenze investigative non determina automaticamente la trasformazione di un tentativo in furto consumato: va valutata la concreta possibilità di impedire il reato e la condotta degli agenti.
- Per configurare il concorso (art. 110 c.p.) è necessario provare il contributo causale o volontario di ciascun concorrente al progetto criminoso; la mera presenza nel luogo non è sufficiente.
- La diminuente per minima entità del danno (art. 62 n.4 c.p.) è applicabile se il danno patrimoniale è effettivamente esiguo e documentato; il giudice deve esprimersi specificamente sulla sua sussistenza.
- Quando si prospettano vizi sia procedurali che di merito è strategico per la difesa proporre e sostenere prioritariamente i profili processuali che possano assumere carattere assorbente (es. nullità di citazione), poiché la loro accoglienza può azzerare la necessità di pronunciarsi sui temi di merito.
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