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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33461/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma ha censurato la ricostruzione del fatto e la valutazione del compendio probatorio operata dal giudice di merito, sostenendo in sostanza che non fosse adeguatamente dimostrato il concorso dell'imputato nella detenzione e nello spaccio di sostanza stupefacente. Sono state inoltre dedotte doglianze sul mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p. e sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure investissero profili di merito non scrutinabili in sede di legittimità e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua, logica e fondata su corretti criteri inferenziali, con specifico riferimento al ruolo di vedetta svolto dall'imputato, ritenuto essenziale per la riuscita dell'attività di spaccio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze miravano a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre affermato che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente sia sul concorso del ricorrente nella detenzione e nello spaccio di stupefacenti, sia sul mancato riconoscimento dell'attenuante invocata e sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.

    Norma richiamata quale attenuante invocata dal ricorrente; la Corte ne conferma il mancato riconoscimento per difetto di confronto utile con la motivazione di merito e per l'insindacabilità della valutazione compiuta in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una diversa ricostruzione del fatto o in una rivalutazione del materiale probatorio, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, adeguata e logicamente coerente, e quando il ricorrente si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti senza evidenziare reali vizi argomentativi.
  • Nel concorso nel reato di detenzione e spaccio di stupefacenti, il ruolo di supporto funzionale all'azione illecita, quale quello di vedetta, può integrare un contributo essenziale alla consumazione del fatto, se adeguatamente valorizzato dal giudice di merito.
  • Le doglianze sul mancato riconoscimento di attenuanti e sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando non si confrontano in modo effettivo con le ragioni espresse nella decisione impugnata e si risolvono in una mera richiesta di nuovo apprezzamento discrezionale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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