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Sentenza

Sentenza del 09/03/2016 n. 4624 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento notificata il 3 gennaio 2006, relativa a IRPEF e IVA per gli anni d’imposta 1998 e 1999. Ha dedotto la tardività della notificazione della cartella e della formazione dei ruoli, oltre al parziale pagamento delle somme richieste. In Cassazione ha sostenuto che, ai sensi del D.L. n. 106 del 2005, convertito dalla L. n. 156 del 2005, le cartelle relative alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 dovevano essere notificate entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: entro il 31 dicembre 2004 per il 1998 ed entro il 31 dicembre 2005 per il 1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo applicabile retroattivamente la disciplina transitoria sui termini di decadenza per la notifica delle cartelle. Poiché la cartella è stata notificata il 3 gennaio 2006, essa era tardiva per entrambe le annualità: 1998 e 1999. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha annullato la cartella di pagamento. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, mentre le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156

    Il termine di decadenza per la notifica delle cartelle relative alla liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

    La disciplina ha natura transitoria e opera retroattivamente anche per rapporti anteriori alla sua entrata in vigore non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Per le annualità 1998 e 1999, i termini scadevano rispettivamente il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2005.

  • D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2

    La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto tempestiva la formazione dei ruoli, in quanto i visti di esecutorietà erano stati apposti nel 2001 e nel 2002. La Cassazione ha però distinto la tempestività dell'iscrizione a ruolo dalla decadenza relativa alla successiva notificazione della cartella.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17

    La norma, invocata in via subordinata dalla contribuente, riguardava i termini di formazione dei ruoli per somme derivanti dai controlli automatizzati. Il motivo non è stato esaminato perché assorbito dall'accoglimento del motivo principale sulla tardività della notifica.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    La disposizione costituisce la base per la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e per la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute. Nel caso concreto, tuttavia, la cartella è stata annullata per tardività della notificazione.

Massime di principio

  • La tempestiva formazione o esecutività del ruolo non rende automaticamente tempestiva la cartella: devono essere rispettati anche i termini autonomi previsti per la sua notificazione.
  • Per le cartelle relative a dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, il termine transitorio applicabile era quello del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
  • Quando una cartella viene notificata oltre il termine decadenziale, la pretesa tributaria non può essere riscossa tramite quella cartella, anche se il tributo è sostanzialmente dovuto.
  • Una disciplina transitoria introdotta per colmare una lacuna normativa può applicarsi retroattivamente ai giudizi ancora pendenti, salvo che sia già intervenuto il giudicato.
  • Nel verificare la validità della riscossione occorre distinguere tra termini per la dichiarazione, formazione del ruolo, esecutività del ruolo e notificazione della cartella.

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