Cassazione Penale, Sentenza n. 15617/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Niang era stato condannato per il reato di cui all'art. 650 cod. pen. per non aver ottemperato all'invito a presentarsi all'Ufficio Stranieri/Questura per regolarizzare la propria posizione amministrativa. Con ricorso per cassazione, tramite difensore, ha chiesto l'annullamento per insussistenza del fatto sulla base della consolidata giurisprudenza di legittimità che esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen. quando si tratta dell'inottemperanza di uno straniero all'invito a presentarsi presso gli uffici di immigrazione/Questura finalizzato a procedimenti di regolarizzazione o di espulsione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Si è richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui Sez. 1, n. 17 del 14/12/2011 - Diop e Sez. 1, n. 9890 del 05/02/2021 - Thaci) che esclude l'applicabilità dell'art. 650 cod. pen. alla mancata presentazione dello straniero all'Ufficio Immigrazione/Questura per questioni inerenti alla posizione di soggiorno o all'espulsione, e ha precisato che l'ordine di allontanamento e il procedimento di cui all'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non possono essere surrogati da altri atti.
Norme richiamate
La Corte ha seguito l'orientamento secondo cui l'art. 650 cod. pen. (inottemperanza a un ordine legalmente dato) non si applica all'inottemperanza dello straniero all'invito a presentarsi presso la Questura/Ufficio Immigrazione per questioni di soggiorno o espulsione; tale omissione non integra la contravvenzione.
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il procedimento e l'ordine di allontanamento previsti dall'art. 14 non possono essere surrogati da atti diversi; pertanto l'invito a presentarsi presso altri uffici non equivale né sostituisce il procedimento di espulsione previsto dalla normativa sull'immigrazione.
Cass. Sez. 1, 14/12/2011 (Diop), Rv. 252184
Precedente giurisprudenziale che afferma che la mancata presentazione dello straniero all'apposito ufficio della Questura per regolarizzare la propria posizione non integra il reato previsto dall'art. 650 cod. pen.
Cass. Sez. 1, 05/02/2021 (Thaci), Rv. 280676
Conferma e precisa che lo straniero non risponde del reato di cui all'art. 650 cod. pen. se non ottempera all'invito a presentarsi presso l'Ufficio Immigrazione ai fini dell'espulsione, poiché l'ordine di allontanamento e il relativo procedimento non possono essere sostituiti da altri atti.
Massime di principio
- La mancata presentazione dello straniero a un invito della Questura/Ufficio Immigrazione finalizzato a regolarizzare il soggiorno o all'espulsione non costituisce automaticamente il reato di cui all'art. 650 cod. pen.
- Per configurare responsabilità penale ex art. 650 è necessario che l'ordine o l'invito abbia natura e fonte tali da rientrare effettivamente nel perimetro dell'ordine legalmente dato; gli atti specifici del procedimento di espulsione (art. 14 d.lgs. 286/1998) non sono sostituibili.
- In presenza di un invito/ammonimento amministrativo emesso nell'ambito delle procedure di immigrazione, il giudice deve verificare se l'atto impugnato abbia la forza e la funzione di un ordine previsto dalla legge penale, altrimenti l'accusa per contravvenzione è infondata.
- Il consolidato orientamento di legittimità favorisce l'assoluzione o l'annullamento senza rinvio quando il fatto contestato rientra nelle ipotesi espressamente escluse dalla giurisprudenza rispetto all'art. 650.
- In casi simili è utile per la difesa richiamare i precedenti Diop e Thaci e concentrarsi sulla natura amministrativa dell'atto e sulla specifica normativa di immigrazione che disciplina espulsioni e allontanamenti.
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