Cassazione Penale, Ordinanza n. 05500/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito resta quindi ferma nella parte in cui afferma la responsabilità penale dell'imputato per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione impugnata aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per un reato previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975, in relazione al possesso/utilizzabilità di una mazza ritenuta offensiva. Nel ricorso si contestava la configurabilità oggettiva del reato, sostenendo che l'oggetto sequestrato non fosse utilizzabile per offendere la persona. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano assertive, reiterative e di puro fatto, quindi non proponibili in sede di legittimità, essendo stata la reale consistenza dell'oggetto congruamente valutata dal giudice di merito anche attraverso prova testimoniale.
Norme richiamate
art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975
La norma è richiamata come base della responsabilità penale confermata in sentenza; la Corte non ne offre una ricostruzione autonoma, ma ne presuppone l'applicazione al caso concreto in relazione alla natura offensiva dell'oggetto sequestrato.
La condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura del compendio probatorio o nella contestazione della reale consistenza materiale del bene, quando il giudice di merito abbia già svolto una valutazione congrua e logicamente motivata.
- Le doglianze meramente assertive, reiterative e di puro fatto non possono trovare ingresso nel giudizio di cassazione, che non è un terzo grado di merito.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da censure di merito non consentite, resta ferma la decisione di condanna e il ricorrente sopporta le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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