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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22537/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso in bancarotta fraudolenta documentale 'generica'. Con due motivi: (1) vizio di motivazione e errata qualificazione dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che dalle circostanze emergenti non risulterebbe la volontà di impedire la ricostruzione della vita societaria né di arrecare danno alla massa dei creditori (chiedendo anche la derubricazione in bancarotta semplice); (2) censura del trattamento sanzionatorio per violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., nonché disparità di trattamento rispetto al coimputato Sorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la Corte d'appello ha fornito motivazione ampia e coerente sull'elemento soggettivo, ritenendo che il ruolo di liquidatore di Tresoldi e la sua condotta omissiva (mancato reperimento e aggiornamento delle scritture contabili per il periodo di liquidazione) consentano di inferire la consapevolezza e la responsabilità, anche alla luce della massiccia esposizione debitoria verso l'Erario e della spoliazione operata dal coimputato. Ha inoltre escluso la derubricazione in bancarotta semplice per la gravità e diffusività delle omissioni e per il contesto di spoliazione. Sul secondo motivo la Corte lo ha dichiarato inammissibile per ineditezza: non risultava che in sede di gravame fosse stata chiesta la specifica attenuante o una rideterminazione della pena indipendente dalla derubricazione, per cui non sussisteva l'obbligo di nuova valutazione della pena. È stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 co. 1 n. 2 LF

    Riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto che le omissioni del liquidatore rientrino nel modello di responsabilità di tale norma, con dolo di tipo generico desumibile dalla posizione e dalle condotte omissive

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di valutazione della prova e della motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto corretta l'analisi probatoria svolta dal giudice di merito

  • art. 132 cod. pen.

    Norma sui criteri generali di determinazione della pena; evocata nella censura sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha osservato che non è dovuta nuova valutazione in Cassazione quando la questione non è stata adeguatamente propos ta in sede di merito

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla individualizzazione della pena; la Corte ha ritenuto che non sussistessero profili di illegittimità nella dosimetria che giustificassero intervento in sede di legittimità, anche per ineditezza della questione

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Richiamata come attenuante invocata dal ricorrente; la Corte ha rilevato che il riconoscimento non era stato chiesto in sede di impugnazione di merito separatamente dalla richiesta di derubricazione, rendendo inedita la questione in Cassazione

Massime di principio

  • Nei reati fallimentari documentali, la posizione e i doveri formali del liquidatore possono consentire di inferire il dolo anche per omissione: la semplice mancata tenuta o aggiornamento delle scritture contabili può essere valutata come volontà illecita se, nella dinamica complessiva, impedisce la ricostruzione della vita societaria
  • La derubricazione in bancarotta semplice richiede elementi concreti che depongano per una fattispecie meno grave: gravità, diffusività delle omissioni, ingente esposizione debitoria e contestuale attività distrattiva di terzi possono impedire tale derubricazione
  • In Cassazione non è consentita la rivalutazione del fatto e della prova: le censure meramente rivalutative dei fatti già pacificamente valutati in appello sono inammissibili o manifestamente infondate se la motivazione del giudice di merito è logica e specifica
  • Questioni sanzionatorie o attenuanti non formulate nel corso del giudizio di merito (o strettamente connesse a una derubricazione non accolta) possono essere dichiarate inedite e quindi inammissibili in sede di legittimità; è necessario sollevare tempestivamente e con specificità le richieste di rideterminazione della pena
  • La presenza di condotte distrattive da parte di un amministratore e l'esistenza di una Newco che prosegue l'attività possono essere considerate indizi solidi di un sistema di spoliazione societaria, con conseguente aggravamento della valutazione della responsabilità del liquidatore che non assolve ai propri obblighi

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