Cassazione Civile, Ordinanza n. 35601/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Dopo il rigetto, da parte della Corte di Cassazione, del ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR Campania, il difensore della società contribuente vittoriosa in legittimità ha chiesto la correzione di un errore materiale dell'ordinanza n. 30275/2021. L'errore denunciato consisteva nella mancata distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario, pur avendo egli formulato espressa richiesta in tal senso sia nel controricorso sia nella memoria illustrativa del giudizio di cassazione. La Corte ha verificato la rituale instaurazione del contraddittorio con la controparte, rimasta senza difese, e ha ritenuto che la correzione fosse ammissibile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., richiamati tramite l'art. 391-bis c.p.c., anche nel giudizio di cassazione; ha inoltre dato rilievo alla disciplina transitoria della riforma Cartabia e alla possibilità per la Corte di rilevare d'ufficio la correzione dell'errore materiale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo della precedente ordinanza n. 30275/2021, aggiungendo, dopo le parole "e accessori di legge", la locuzione "con distrazione in favore del difensore ...". In sostanza, ha corretto il provvedimento precedente per inserire la statuizione di distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario. La controparte non ha svolto difese.
Norme richiamate
La correzione di errori materiali o di calcolo nei provvedimenti giurisdizionali è emendabile mediante apposito procedimento.
Il procedimento di correzione è utilizzabile per emendare il provvedimento da errori materiali o di calcolo.
Il ricorso per correzione può essere proposto anche in cassazione; la Corte ha inoltre richiamato la possibilità di rilevare d'ufficio l'errore materiale.
La disciplina della correzione in cassazione è stata letta alla luce della riforma Cartabia.
art. 3, comma 28, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La riforma ha modificato l'art. 391 c.p.c.; la Corte ha considerato la nuova disciplina applicabile secondo la norma transitoria.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022
La norma transitoria è stata utilizzata per affermare l'applicabilità della nuova disciplina al processo in corso, poiché al 1.1.2023 non era ancora stata fissata l'adunanza camerale.
Richiamati per la necessità del contraddittorio con la controparte nel procedimento introdotto con ricorso.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale è esperibile anche nei confronti dei provvedimenti della Corte di Cassazione quando il dispositivo ometta una statuizione che risulti già tempestivamente richiesta e che non implichi una rivalutazione del merito.
- Quando la correzione è introdotta con ricorso, deve essere instaurato il contraddittorio con la controparte secondo le forme previste dal codice di rito; la mancata difesa della parte intimata non impedisce l'accoglimento se l'errore è oggettivamente riscontrabile.
- La mancata pronuncia sulla distrazione delle spese, ove la relativa richiesta sia stata formulata dal difensore antistatario nel giudizio definito, integra un errore materiale emendabile tramite il procedimento di correzione.
- La disciplina della correzione dei provvedimenti di cassazione va letta in coordinamento con le norme transitorie della riforma Cartabia, in base allo stato del processo alla data di entrata in vigore della novella.
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