Cassazione Penale, Ordinanza n. 04969/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi mantenuta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. Ha dedotto due motivi: con il primo ha lamentato vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; con il secondo ha censurato la motivazione relativa al diniego dei benefici di legge. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e quindi inammissibile per difetto dei requisiti di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicava gli elementi concreti a sostegno della censura contro una motivazione giudicata logicamente corretta. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva fondato il diniego dei benefici su elementi individualizzanti e prognostici, tra cui precedenti fatti illeciti, condizione di irregolarità sul territorio, assenza di dimora stabile e di lecita attività lavorativa, valorizzando la capacità a delinquere e il rischio di reiterazione.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto in abitazione, reato per il quale la condanna di merito è stata confermata
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
impone requisiti di specificità del ricorso; la mancanza di indicazione degli elementi posti a base della censura rende il motivo generico e quindi inammissibile
consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la censura per vizio di motivazione è inammissibile se non indica gli elementi concreti che sorreggono il rilievo critico contro la decisione impugnata.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio o sulle circostanze attenuanti generiche non può risolversi in una mera formula di stile o in un generico dissenso rispetto alla decisione di merito.
- Il diniego dei benefici di legge è legittimo quando il giudice di merito lo fonda su una valutazione prognostica sfavorevole ancorata a dati individualizzanti della personalità dell'imputato, quali precedenti illeciti, irregolarità sul territorio, assenza di stabile dimora e di lecita attività lavorativa.
- La valutazione sulla capacità a delinquere e sul rischio di recidiva appartiene al merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è logica, coerente e non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
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