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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33117/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per reati in materia di stupefacenti, contestando in particolare l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso censurava anche il trattamento della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico, osservando che la motivazione di merito aveva correttamente applicato i parametri normativi per valutare il fatto lieve, valorizzando il dato quantitativo e qualitativo della sostanza, le modalità della condotta e l'inserimento dell'episodio in un traffico di rilevante diffusività. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la recidiva sulla base dei plurimi precedenti specifici e della maggiore pericolosità desunta dal nuovo reato.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    L'ipotesi di fatto lieve deve essere valutata considerando congiuntamente tutti i parametri di legge; se uno degli indici risulta negativamente assorbente, le altre circostanze non incidono sul giudizio di qualificazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto ai sensi dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti i criteri normativi, tra cui quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
  • Quando almeno uno dei parametri legali assume valore decisivamente negativo, esso può da solo escludere la configurabilità del fatto lieve, senza che elementi favorevoli residui possano ribaltare l'esito della valutazione.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censure generiche contro una motivazione di merito che ha dato conto in modo coerente della qualificazione giuridica del fatto.
  • La recidiva può essere adeguatamente motivata sulla base di plurimi precedenti specifici e della maggiore pericolosità e colpevolezza desumibili dal nuovo reato, specie se connotato da particolare allarme sociale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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