Cassazione Penale, Sentenza n. 11768/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza che ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; la ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte di appello avrebbe ritenuto il suo comportamento "abituale" nonostante nel casellario fosse annotato un solo altro proscioglimento per particolare tenuità, richiamando giurisprudenza (Sez. U., n. 13681/2016) secondo cui l'"abitualità" richiederebbe la presenza di almeno altri due illeciti della stessa indole
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità (mancata e puntuale contestazione delle argomentazioni della sentenza impugnata) e ha ritenuto comunque il motivo manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. sia per l'offensività del fatto (prodotti di profumeria non beni di prima necessità, valore economico e modalità della condotta indicative di esperienza) sia per l'abitualità del comportamento, dato che il casellario riportava due proscioglimenti per particolare tenuità (10/02/2021 e 10/10/2023) per reati della stessa indole. Dichiarato il ricorso inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola la punibilità del tentativo; applicata per ritenere sussistenti atti idonei ed inequivoci diretti all'impossessamento dei prodotti
Norma sul furto; la condotta contestata è stata qualificata in relazione all'appropriazione dei prodotti dal negozio
Circostanza aggravante collegata al tipo di furto contestato (qualificazione dell'aggravazione nel caso concreto)
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicazione in presenza di offensività non trascurabile (tipo/valore dei beni e modalità della condotta) e di abitualità del comportamento dell'imputata
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di fissare, in caso di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicato per disporre il pagamento di euro 3.000
Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
«Tanto contrasta, tuttavia, con l'esplicito dato normativo, alla luce del quale il limite dell'abitualità può ipotizzarsi in presenza di almeno altri due illeciti, diversi da quello oggettto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis. ... Cosicché, solo il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità, che osta all'applicazione dell'istituto»
Giurisprudenza di riferimento sulla nozione di "abitualità": la Sezioni Unite ha precisato che la serialità può emergere in presenza di almeno altri due illeciti della stessa indole, ma il giudice può comunque valutare nel concreto precedenti anche se riqualificati o prosciolti ex art. 131-bis
Massime di principio
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta della tenuità che tiene conto non solo del valore economico ma anche del tipo di bene e delle modalità della condotta: beni non di prima necessità e modalità 'professionali' possono ostare all'applicazione
- L'"abitualità" può essere desunta dal casellario anche quando vi siano precedenti proscioglimenti per particolare tenuità: il giudice valuta nel concreto se esistono altri illeciti della stessa indole sufficienti a far escludere l'istituto
- Secondo la giurisprudenza, la presenza di almeno due altri illeciti della stessa indole rafforza il riconoscimento di serialità ostativa all'art. 131-bis, ma il singolo caso deve essere valutato nel complesso degli elementi probatori
- In sede di cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata: repliche generiche delle stesse doglianze già valutate in appello sono causa di inammissibilità per aspecificità
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e disporre una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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