Cassazione Penale, Sentenza n. 29306/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per plurimi episodi di concorso in furto pluriaggravato e tentativi di furto. I motivi dedotti erano: 1) violazione di legge (in particolare articoli 275, comma 3-bis e 275-bis c.p.p.) e vizio di motivazione per mancato rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura rispetto a misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico e divieti di comunicazione), la cui esclusione sarebbe basata su affermazioni apodittiche; 2) violazione dell'art. 292 c.p.p. (lett. c-bis) e vizio di motivazione per omessa e insufficiente esplicitazione delle ragioni per cui le esigenze cautelari non potessero essere soddisfatte con misure alternative, essendo la motivazione ridotta a un semplice richiamo alla richiesta del pubblico ministero.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione dettagliata e congrua: ha richiamato il solido compendio indiziario, i numerosi precedenti penali e di polizia, e ha sviluppato su più pagine la sussistenza di un concreto e elevato pericolo di recidiva specifica. Sono state valorizzate le modalità delle condotte (organizzazione di "spedizioni giornaliere", scelta di vittime vulnerabili, professionalità criminale), la reiterazione e la natura predatoria dell'attività. Quanto alle misure meno afflittive, il Tribunale aveva motivato l'esclusione degli arresti domiciliari con controllo elettronico: i detenuti avrebbero la spregiudicatezza per eludere i controlli, strumenti informatici/telefonici per organizzare nuove attività illecite e contatti con contesti criminali tali da rendere insufficienti i controlli a distanza. I ricorsi sono stati giudicati generici e non hanno affrontato nel merito le argomentazioni del provvedimento impugnato; pertanto sono stati dichiarati inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; gli atti sono inviati alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del giudice del riesame; qui indicata come norma di rito per procedere al gravame in Cassazione.
Richiama criteri di adeguatezza e proporzionalità nella valutazione della misura cautelare. La Corte ha ritenuto che tali criteri siano stati rispettati nella motivazione del Tribunale del riesame.
Norma collegata alle misure cautelari e alla loro applicazione; la sentenza considera esaustiva la valutazione sul pericolo di recidiva specifica ai sensi della giurisprudenza richiamata.
art. 292, comma e, lett. c-bis c.p.p.
Comanda l'obbligo di esplicitare le ragioni per cui le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con misure meno afflittive. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito tali ragioni in modo puntuale (rischio di elusione dei controlli, uso di strumenti informatici, contatti criminali).
art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
Criteri di impugnazione in Cassazione relativi al vizio di motivazione e alla violazione di legge. I motivi proposti sono stati giudicati generici e non confrontati con le specifiche argomentazioni del provvedimento impugnato.
Consente la condanna alle spese processuali per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma sulle comunicazioni e adempimenti amministrativi a seguito della decisione; la Corte ha disposto l'invio degli atti alla cancelleria per i relativi adempimenti.
Massime di principio
- Per disporre o confermare la custodia cautelare in carcere è necessaria una motivazione dettagliata che attesti il concreto e attuale pericolo di recidiva; tale "attualità" si valuta in termini prognostici e non solo in relazione a una imminente occasione concreta di reato.
- La sussistenza di una "pericolosità elevata" può essere desunta da elementi come modalità ripetute e pianificate delle condotte, targeting di vittime vulnerabili, organizzazione sistematica (es. "spedizioni"), e alta professionalità criminale; tali elementi giustificano l'esclusione di misure meno afflittive.
- Quando si escludono misure alternative (arresti domiciliari con controllo elettronico, divieti di comunicazione), il provvedimento deve spiegare perché tali misure non sono sufficienti, indicando il rischio di elusione dei controlli, l'uso di strumenti informatici e la possibilità di mantenere contatti esterni.
- I ricorsi per cassazione contro provvedimenti cautelari devono confrontarsi concretamente con la motivazione del giudice di merito; deduzioni generiche o citazioni di giurisprudenza non pertinenti espongono il ricorso a essere dichiarato inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende, oltre all'esecuzione degli adempimenti amministrativi previsti dalle norme.
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