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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20703/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da domande proposte da alcuni dipendenti nei confronti del datore di lavoro per ottenere, durante il periodo feriale, la corresponsione di una retribuzione commisurata a quella percepita per il lavoro ordinariamente svolto. In particolare, i lavoratori chiedevano che nel trattamento economico delle ferie fossero incluse diverse voci retributive e indennitarie: indennità di assenza dalla residenza, indennità di scorta vetture eccedenti, premio scoperta irregolarità e indennità di utilizzazione professionale, senza espungere la componente variabile. Il Tribunale aveva accolto le domande e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, ma nel testo disponibile non sono specificati i singoli motivi di censura. Successivamente la ricorrente ha rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. In mancanza di accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, la Corte ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha posto le spese del giudizio di cassazione a carico della parte ricorrente, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre escluso l’applicabilità del contributo unificato aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia, perché tale conseguenza è prevista solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di rinuncia rituale al ricorso non accettata dalla controparte, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale e distratte in favore del procuratore antistatario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Il contributo unificato aggiuntivo non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del giudizio anche se la controparte non vi presti accettazione.
  • In presenza di rinuncia non accettata, la regolazione delle spese avviene in base alla soccombenza virtuale, potendo essere disposta la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità non equivale a rigetto o inammissibilità dell’impugnazione e non comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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