Cassazione Penale, Sentenza n. 20831/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per motivazione manifestamente illogica o contraddittoria: la Corte d'appello avrebbe utilizzato dichiarazioni ritenute 'spontanee' di Borci benché fossero state sollecitate, avrebbe ritenuto decisive le immagini di una telecamera nonostante una palese discrepanza temporale tra il passaggio filmato (circa le 00:20) e l'orario dell'incendio (circa le 02:20) e nonostante non siano depositate immagini effettive dell'orario dell'incendio, e avrebbe individuato Bevilacqua nelle riprese mediante un riconoscimento effettuato in modo 'irrituale'. In sostanza si contesta la carenza di motivazione circa la risoluzione della discrasia temporale e la validità delle prove utilizzate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato la sentenza d'appello con rinvio per nuovo giudizio. La motivazione di annullamento è che la decisione impugnata non ha logicamente spiegato come sia stata superata la discrepanza tra l'orario delle riprese e quello dell'incendio (non risultando né un accertamento che la telecamera avesse errore di impostazione né la prova che nessun altro sia transitato nelle due ore successive o che non vi siano altri accessi allo studio), e quindi la ricostruzione probatoria della Corte d'appello manca di tenuta logica.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 438
La prima sezione di merito (Tribunale) aveva proceduto ad audizione ex art. 438 c.p.p. del luogotenente dei Carabinieri che redasse l'informatica; la norma è richiamata come riferimento procedurale per l'assunzione di un mezzo di prova dichiarativa del pubblico ufficiale.
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La disciplina è richiamata in relazione ai limiti strettamente necessari nella esposizione dei motivi in Cassazione (breve indicazione dei motivi utilizzata nel ricorso).
Massime di principio
- La valutazione delle riprese video richiede che il giudice affronti e risolva esplicitamente eventuali discrepanze temporali tra l'orario registrato e l'orario del fatto: non è sufficiente affermare genericamente che si è controllata 'principalmente' una fascia oraria.
- Se il giudice assume che la telecamera abbia un errore di impostazione dell'orario deve motivare tale assunto o fornire elementi probatori concreti (p.es. verifiche tecniche, assenza di transiti successivi, limitazioni di accesso al luogo).
- Il riconoscimento di persone in immagini 'irrituali' deve essere adeguatamente comprovato e motivato; riconoscimenti informali o eseguiti senza procedure idonee sono fragili come mezzo di prova.
- Dichiarazioni dette 'spontanee' vanno valutate criticamente quando sussistono elementi che possano far ritenere che siano state sollecitate; il giudice deve indicare perché le ritiene attendibili.
- In presenza di incertezza probatoria rilevante (discrepanze temporali, mancanza di riprese del momento del fatto, assenza di testimoni diretti) il giudice deve valutare se sussiste prova oltre ogni ragionevole dubbio o, se no, procedere verso l'assoluzione; in sede d'appello la mancata spiegazione logica della ricostruzione giustifica l'annullamento con rinvio.
- La Cassazione annulla e rinvia quando la motivazione di merito non risolve questioni logiche essenziali relative all'attribuzione del fatto; ciò non decide nel merito la responsabilità ma impone che il nuovo giudice chiarisca i passaggi probatori omessi.
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