Cassazione Civile, Ordinanza n. 27950/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una comproprietaria per ottenere l'autorizzazione a eseguire, su un'area cortilizia comune, lavori finalizzati a eliminare un dislivello tra il terreno comune e il proprio fabbricato. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'intervento non costituisse innovazione vietata, perché di modesta entità, limitato a una porzione dell'area, non idoneo ad alterare la destinazione del bene né a impedire il pari uso agli altri partecipanti, e anzi migliorativo per la proprietà. Il comproprietario soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato falsa applicazione e violazione dell'art. 1102 c.c., sostenendo che i lavori avrebbero avvantaggiato solo la proprietà esclusiva della controparte, consentendole l'accesso carrabile al garage senza alcun miglioramento del fondo comune, e che la Corte territoriale non avrebbe potuto bilanciare gli aspetti favorevoli e sfavorevoli dell'intervento, essendo invece vietata qualsiasi modifica unilaterale che produca ricadute negative sul bene comune; con il terzo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., affermando che la Corte avrebbe fondato il proprio convincimento su una descrizione dei lavori resa dal consulente tecnico d'ufficio non corrispondente alle opere realmente richieste e autorizzate, che sarebbero state più consistenti e diverse, consistendo in un mero riporto di terra senza drenaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'art. 1102 c.c. consente al singolo partecipante alla comunione di apportare a proprie spese modificazioni alla cosa comune necessarie per il miglior godimento del bene, purché siano rispettati il pari uso degli altri partecipanti e il divieto di alterarne la destinazione. La valutazione circa la sussistenza di tali limiti e circa la prevalenza degli effetti migliorativi dell'intervento appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Ha inoltre precisato che il miglior godimento può anche riguardare il solo comproprietario autore dell'intervento, senza che sia necessario un vantaggio per tutti i comproprietari. Quanto al terzo motivo, lo ha giudicato infondato perché la pretesa differenza tra intervento descritto dal CTU e intervento autorizzato era smentita dalla sentenza stessa, dalla quale risultava che il tecnico aveva esaminato proprio l'opera proposta dalla parte istante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente al singolo partecipante alla comunione di fare, a proprie spese, modificazioni della cosa comune per il miglior godimento del bene, purché non sia alterata la destinazione del bene e non sia impedito il pari uso agli altri partecipanti; il vantaggio può anche riguardare solo il partecipante che esegue l'opera.
La censura di omesso esame di un fatto decisivo è infondata se il fatto dedotto non risulta realmente trascurato dalla sentenza impugnata, ma è anzi considerato nella motivazione.
Massime di principio
- In materia di comunione, il singolo comproprietario può apportare modificazioni materiali alla cosa comune quando esse siano dirette a un migliore godimento del bene e siano eseguite a sue spese, senza che sia necessario un beneficio esteso a tutti i partecipanti.
- Il limite all'uso più intenso del bene comune consiste nel rispetto del pari uso degli altri comunisti e nel divieto di alterare la destinazione della cosa; la verifica concreta di tali limiti è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
- Non integra violazione dell'art. 1102 c.c. il bilanciamento, compiuto dal giudice di merito, tra effetti migliorativi ed eventuali effetti peggiorativi dell'intervento, quando la motivazione dia conto che l'opera non impedisce il pari uso e non muta la destinazione del bene.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è infondato quando la sentenza impugnata abbia già preso in considerazione il fatto dedotto e la doglianza si risolva in una diversa lettura del materiale istruttorio.
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