Cassazione Penale, Ordinanza n. 10825/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per calunnia ai danni di agenti della Polizia penitenziaria. Nei motivi si contestava, in sintesi, la ricostruzione della falsità della denuncia e, in particolare, il rapporto tra imputabilità e dolo: la difesa sosteneva che la presenza di eventuali disturbi psichici/incapacità dovesse incidere sulla configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano in parte già state esaminate e disattese dal giudice di merito e in parte manifestamente infondate, poiché la sentenza impugnata aveva accertato con argomenti logici e giuridici la falsità della denuncia e quindi la calunnia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva confermato la condanna per calunnia, osservando che il dolo del reato va valutato distintamente dall'imputabilità e che, anche nei confronti del soggetto non imputabile, l'elemento soggettivo si accerta sulla base di fatti obiettivi sintomatici del fine perseguito, senza che gli errori percettivi derivanti da deliri psicotici incidano sulla verifica del dolo ma solo sull'imputabilità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La falsa denuncia di reato a carico di determinati soggetti integra il delitto di calunnia quando risulti accertata la falsità dell'incolpazione.
Massime di principio
- Nel delitto di calunnia, l'elemento soggettivo va accertato separatamente dall'imputabilità: anche rispetto a un soggetto non imputabile, il dolo si verifica mediante l'analisi di dati oggettivi sintomatici del fine perseguito dall'agente.
- Gli eventuali errori percettivi derivanti da disturbi psichici non escludono di per sé la configurabilità del dolo, ma rilevano sul distinto piano dell'imputabilità.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello oppure che deduca doglianze manifestamente infondate rispetto a una motivazione di merito логicamente e giuridicamente corretta.
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