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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34624/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cedente)

La controversia

La controversia nasce da una cessione d’azienda tra una parte cedente e una società cessionaria. La cedente sosteneva che il prezzo effettivamente pattuito fosse quello indicato nel contratto preliminare (€ 310.000) e non quello inferiore riportato nel definitivo (€ 180.000), chiedendo il pagamento del residuo. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo provata la simulazione parziale del prezzo, valorizzando il preliminare, la consegna di assegni e alcuni pagamenti. La corte d’appello ha invece riformato integralmente la decisione, affermando che la simulazione del prezzo non poteva essere provata con presunzioni o testimonianze, ma richiedeva prova scritta, e che il contratto definitivo costituiva l’unica fonte dei diritti e obblighi tra le parti. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1362 e 2556 c.c. per avere la corte d’appello ritenuto che il definitivo assorbisse il preliminare, senza considerare la volontà comune e il comportamento successivo delle parti; 2) violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. per avere escluso rilievo agli assegni consegnati in relazione al prezzo simulato e al ruolo di fatto di un soggetto che aveva curato le trattative e la consegna dei titoli; 3) violazione degli artt. 1417, 2722, 2724, 2725, 2729 e 2697 c.c. per avere negato che gli assegni potessero integrare un principio di prova scritta idoneo ad aprire alla prova per presunzioni; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme sulla simulazione e sull’onere della prova per omesso esame di risultanze probatorie; 5) ulteriore omessa valutazione dell’esecuzione, anche parziale, dell’accordo in modo incompatibile con il prezzo del definitivo, con specifico riguardo ai pagamenti eseguiti senza riserva e agli assegni collegati al prezzo maggiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo nei limiti della motivazione, dichiarando assorbito il quarto. Ha ritenuto erronea la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso in radice la possibilità di una ricostruzione presuntiva della simulazione del prezzo, senza valorizzare adeguatamente gli indizi allegati, tra cui il prezzo del preliminare, la vicenda degli assegni, il contesto negoziale e il ruolo svolto dal soggetto che aveva agito nelle trattative e nella fase esecutiva. La Corte ha osservato che, pur essendo il contratto definitivo la fonte regolatrice del rapporto, la sua presunzione di conformità alla volontà delle parti può essere superata, nei casi in cui la legge richiede la prova scritta, anche tramite un principio di prova scritta idoneo ad abilitare la prova presuntiva ex art. 2724 n. 1 c.c. Gli assegni emessi nella vicenda sono stati ritenuti potenzialmente valutabili come principio di prova scritta, dovendo il giudice di rinvio procedere a una nuova valutazione critica e complessiva degli elementi indiziari secondo il metodo della prova per presunzioni ex art. 2729 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto deve privilegiare l’intenzione comune delle parti, desumibile anche dal comportamento successivo alla stipula.

  • art. 2195 c.c.

    È richiamato per affermare che, per le imprese soggette a registrazione, la cessione d’azienda è soggetta a prova scritta ex art. 2556 c.c.

  • art. 2202 c.c.

    È richiamato per escludere, in linea di principio, la soggezione del piccolo imprenditore alla registrazione nel registro delle imprese.

  • art. 2556 c.c.

    Per la cessione d’azienda soggetta a registrazione è richiesta la prova scritta; tale regola rileva anche nel regime probatorio della simulazione del prezzo.

  • art. 1417 c.c.

    La prova della simulazione è soggetta ai limiti probatori stabiliti dalla legge; la Corte di merito aveva escluso, ma la Cassazione ha precisato che occorre verificare la possibilità di prova presuntiva supportata da principio di prova scritta.

  • art. 2722 c.c.

    Richiamato in relazione al divieto di prova testimoniale contro o oltre il contenuto del contratto scritto.

  • art. 2724 n. 1 c.c.

    Consente la prova testimoniale e, in via di ricostruzione, la prova presuntiva quando esista un principio di prova scritta proveniente dalla controparte o dal suo rappresentante.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato nei limiti alla prova testimoniale quando la legge richiede la forma scritta.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici come ragionamento inferenziale dai fatti noti al fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte di rinvio dovrà procedere a una valutazione analitica e poi complessiva degli indizi, verificandone concordanza e compatibilità logica.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per la valutazione delle risultanze probatorie e del materiale non contestato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in tema di libera valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova della simulazione e del prezzo effettivo pattuito.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per le memorie istruttorie e le deduzioni probatorie delle parti.

Massime di principio

  • Nel contratto di cessione d’azienda soggetto a registrazione, la prova della simulazione del prezzo deve rispettare il regime formale richiesto dalla legge, ma ciò non esclude in assoluto l’uso della prova presuntiva quando essa sia sorretta da un principio di prova scritta.
  • Il contratto definitivo, stipulato dopo un preliminare, costituisce normalmente l’unica fonte dei diritti e degli obblighi tra le parti; tuttavia la presunzione di conformità alla volontà delle parti può essere vinta da un diverso accordo risultante da elementi probatori idonei e, nei casi ammessi, da una ricostruzione presuntiva accuratamente motivata.
  • Un assegno o altro scritto proveniente dalla controparte può integrare principio di prova scritta se, per il suo contenuto e per il contesto complessivo, renda verosimile il fatto allegato, senza che sia necessario un riferimento testuale espresso e puntuale al fatto controverso.
  • La prova per presunzioni esige un doppio passaggio logico: prima la selezione dei singoli indizi dotati di almeno potenziale rilevanza, poi la valutazione complessiva della loro concordanza e coerenza inferenziale; è censurabile la decisione che escluda aprioristicamente tale verifica.
  • Quando si discute della simulazione del prezzo in una cessione d’azienda, il giudice deve valutare unitariamente il prezzo indicato nel preliminare, la dinamica dei pagamenti, il ruolo svolto dai soggetti che hanno gestito la trattativa e ogni altro elemento oggettivo idoneo a corroborare o smentire l’accordo simulatorio.

Come è indicizzato

MaterieAziendaProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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