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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01215/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di una circonvallazione. L’impresa affidataria ha eseguito i lavori con notevole ritardo rispetto al termine contrattuale e ha iscritto varie riserve per ottenere maggiori compensi: alcune per i maggiori tempi di esecuzione dovuti alla presenza di sottoservizi e interferenze con linee Enel e Telecom; altre per l’applicazione di una penale per ritardo; un’ulteriore riserva per asserita errata contabilizzazione delle quantità di scavo. I giudici di merito hanno ritenuto tardive varie riserve perché i fatti erano già conosciuti o conoscibili dall’appaltatore sin dalla consegna dei lavori o comunque dal primo SAL, e le hanno ritenute comunque infondate nel merito perché la gestione delle interferenze rientrava negli obblighi contrattuali dell’impresa o comunque il ritardo era imputabile anche alla sua inerzia. L’impresa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione dell’art. 31 del D.M. 145/2000 in tema di tempestività delle riserve; nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e per mancato espletamento di CTU; ulteriore violazione dell’art. 31 D.M. 145/2000 sulla riserva relativa alla contabilizzazione degli scavi. La provincia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato lamentando l’omessa pronuncia su eccezioni di decadenza relative alla mancata attivazione dell’accordo bonario e alla mancata conferma delle riserve nel conto finale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i motivi perché, in sostanza, le censure miravano a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte peraltro di una doppia conforme di merito. La Corte ha ribadito il principio per cui, negli appalti pubblici, le riserve vanno iscritte sul primo atto contabile idoneo successivo all’insorgenza o cessazione del fatto pregiudizievole, anche per i fatti a effetti continuativi se la loro potenzialità dannosa è immediatamente percepibile con normale diligenza; solo il quantum può essere specificato successivamente. Ha inoltre confermato che la CTU non può essere usata in funzione esplorativa per sopperire alle carenze di allegazione e prova della parte. Il ricorso incidentale della provincia è stato dichiarato assorbito, perché la parte era risultata totalmente vittoriosa in appello e quindi mancava una soccombenza che ne giustificasse l’esame.

Norme richiamate

  • art. 31 D.M. 145/2000

    "Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a ricevere, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore"

    La riserva deve essere iscritta tempestivamente nel primo atto contabile utile successivo al fatto lesivo; nei fatti continuativi la tempestività non è differita alla fine del pregiudizio, se l’evento dannoso è già percepibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza non può tradursi in richiesta di nuova valutazione delle prove di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a prova legale; non quando si contesta il modo in cui il prudente apprezzamento è stato esercitato.

  • art. 31 legge n. 109 del 1994

    Richiamato dalla provincia per sostenere la disciplina dell’accordo bonario e dei termini di decadenza nelle controversie sugli appalti pubblici.

  • art. 149 d.P.R. n. 554 del 1999

    La comunicazione rilevante ai fini della procedura bonaria viene evocata dalla provincia come atto da cui far decorrere il termine per l’azione giudiziale.

  • art. 174 d.P.R. n. 554 del 1999

    Il conto finale deve essere confermato dall’appaltatore; la mancata conferma comporta accettazione definitiva del conto finale.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel sostenere l’inefficacia di clausole contrattuali che escludevano indennizzi per i sottoservizi.

Massime di principio

  • Negli appalti pubblici l’appaltatore che pretenda maggiori compensi o proroghe ha l’onere di iscrivere la riserva nel primo atto contabile idoneo successivo al fatto produttivo del pregiudizio; la mera quantificazione economica può essere rinviata, ma non la tempestiva emersione della contestazione.
  • Per i fatti a effetti continuativi la riserva è tempestiva solo se iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza dell’evento lesivo, quando la sua potenzialità dannosa sia già percepibile con l’ordinaria diligenza.
  • La presenza di sottoservizi o interferenze, se conoscibile o conosciuta sin dall’avvio del rapporto o dalla prima contabilizzazione, impone all’appaltatore di formulare subito la riserva; non è sufficiente attendere il maturare del maggior costo o del ritardo.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in cassazione non può mascherare una richiesta di riesame del fatto e delle prove, riservato ai giudici di merito.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alle carenze probatorie della parte; è inammissibile quando è richiesta con finalità meramente esplorative.
  • In presenza di doppia conforme di merito, la Cassazione tende a sindacare solo reali errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti, non una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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