Ordinanza n. 6009/2026 - Roma, Sezione 5
per l''ottemperanza della sentenza n. 12425, resa in data 28 agosto 2023 dal Tribunale di Roma, Seconda Sezione Civile, nella parte in cui il giudice ha condannato l'A.G.E.A. al pagamento in favore della società attrice «dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, quantificato in complessivi euro 915.773,74, oltre interessi compensativi ex art. 1284 c.c. come indicato in motivazione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto del Commissario ad acta che rinviava il pagamento del residuo credito per interessi e rivalutazione in attesa della definizione del giudizio civile sul pignoramento presso terzi
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società creditrice ha proposto reclamo ex art. 116, comma 6, c.p.a. nell’ambito del giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva condannato AGEA al pagamento di euro 915.773,74, oltre interessi compensativi. Il reclamo riguardava il provvedimento del Commissario ad acta che, pur ritenendo legittimo ed eseguibile il pignoramento promosso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sulle somme dovute da AGEA, aveva ritenuto opportuno attendere, in via cautelativa, l’esito del giudizio di merito civile concernente il pignoramento. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione del giudicato e degli artt. 111 e seguenti c.p.a., la contraddittorietà manifesta, la violazione dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, dell’art. 3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005 e dell’art. 21-quater della l. 241/1990, sostenendo che il Commissario avesse indebitamente anticipato la valutazione del giudice civile e disposto una sospensione atipica, priva di base normativa. Con il secondo motivo ha dedotto l’ulteriore violazione del giudicato e dell’art. 79 c.p.a., sostenendo che i crediti non fossero pignorabili e che il procedimento di ottemperanza non potesse essere arrestato.
La decisione
Il TAR ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto legittima e condivisibile la scelta del Commissario ad acta di non procedere, allo stato, al pagamento del residuo credito per interessi, poiché le somme risultavano pignorate e il giudice civile aveva già respinto, anche in sede cautelare, l’istanza di sospensione della procedura esecutiva. La valutazione del Commissario è stata qualificata come una prognosi sugli esiti delle decisioni giudiziali civili, non come un’illegittima anticipazione della decisione di merito. Il Collegio ha inoltre affermato che l’attività del Commissario ad acta ha natura giurisdizionale, quale longa manus del giudice dell’ottemperanza, e non è quindi soggetta ai limiti della l. 241/1990 relativi alla sospensione dei provvedimenti amministrativi: il differimento aveva natura esecutiva e non provvedimentale. Né il TAR né il Commissario ad acta disponevano della cognizione necessaria per accertare autonomamente la pignorabilità dei crediti, dovendo prendere atto delle decisioni, anche interinali, adottate dal giudice civile competente. In ogni caso, il rinvio del pagamento è stato ritenuto coerente con criteri di opportunità e credibilità logica, per evitare il pagamento immediato nelle more della definizione della controversia civile. Nulla è stato disposto sulle spese, trattandosi di mero incidente di esecuzione.
Norme richiamate
Disciplina il reclamo proposto nell’ambito del giudizio di ottemperanza avverso gli atti del Commissario ad acta.
Richiamati dalla ricorrente in relazione all’esecuzione del giudicato e all’attività del Commissario ad acta; il reclamo è stato comunque ritenuto infondato.
La verifica preventiva dell’assenza di inadempimenti fiscali riguarda, secondo il precedente richiamato nel provvedimento, tutte le somme da erogare superiori alla soglia prevista, comprese quelle imputabili a capitale e interessi.
I limiti previsti per la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi non si applicano alla sospensione esecutiva disposta, in sede di ottemperanza, dal Commissario ad acta quale longa manus del giudice.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla sospensione del giudizio; il TAR ha escluso che la sospensione o il differimento dell’attività esecutiva fossero illegittimi.
art. 3, comma 5-duodecies, d.l. 182/2005
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; il provvedimento non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Il Commissario ad acta, quale longa manus del giudice dell’ottemperanza, esercita un’attività di natura giurisdizionale ed esecutiva; pertanto, il differimento dell’esecuzione disposto per ragioni connesse alla pendenza di un giudizio civile non costituisce una sospensione provvedimentale soggetta ai limiti degli artt. 21-quater e seguenti della l. 241/1990.
- Quando le somme oggetto dell’ottemperanza risultano sottoposte a pignoramento presso terzi e il giudice civile ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva, il giudice amministrativo dell’ottemperanza e il Commissario ad acta possono legittimamente prendere atto di tale situazione e differire il pagamento in attesa degli ulteriori sviluppi del giudizio civile.
- Nell’ambito dell’ottemperanza, il giudice amministrativo e il Commissario ad acta non possono sostituirsi al giudice civile nell’accertamento della pignorabilità del credito sottoposto a esecuzione forzata; devono invece considerare le decisioni, anche interinali, adottate dalla giurisdizione civile competente.
- Il differimento del pagamento di un credito in ottemperanza può essere giustificato da ragioni di opportunità e di coerenza logica quando il pagamento immediato potrebbe interferire con una procedura esecutiva civile pendente sulle medesime somme.
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