Ordinanza n. 662/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 137/2021 (R.G. 541/2018) del Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e comportamenti dell'amministrazione nell'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario nn. 137/2021 e 519/2024, con richiesta di chiarimenti sulla ricostruzione della posizione contributiva
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione della sentenza n. 137/2021 del Tribunale di Vallo della Lucania, il Commissario ad acta ha chiesto chiarimenti circa la possibilità di considerare, nella ricostruzione della posizione contributiva previdenziale del lavoratore, le differenze retributive riconosciute con la successiva sentenza n. 519/2024. Quest'ultima aveva accertato la natura subordinata dei rapporti formalmente qualificati come co.co.co. e aveva condannato il Ministero al pagamento di somme per differenze retributive, scatti di anzianità, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. Il Collegio ha inoltre rilevato d'ufficio un evidente errore materiale nella precedente ordinanza n. 292/2026, riferita nella motivazione e nel dispositivo a un diverso giudizio, disponendone la correzione integrale.
La decisione
Il TAR ha disposto d'ufficio la correzione dell'ordinanza n. 292/2026, sostituendone integralmente la parte erroneamente riferita a un diverso giudizio con il testo concernente la proroga di 120 giorni del termine assegnato al Commissario ad acta. Quanto alla richiesta di chiarimenti, ha ritenuto che la ricostruzione della posizione contributiva possa essere effettuata tenendo conto delle somme liquidate a titolo di differenze retributive nella sentenza n. 519/2024. Il giudice ha valorizzato l'accertamento, compiuto dal giudice ordinario, della natura subordinata dei rapporti e la finalità sostanziale delle due pronunce: riconoscere emolumenti spettanti al lavoratore qualora il rapporto fosse stato correttamente qualificato sin dall'origine come subordinato. Ha richiamato la motivazione della sentenza n. 519/2024, secondo cui l'art. 2126 c.c. tutela, anche in caso di rapporto di lavoro nullo per violazione delle regole di assunzione pubblica, il diritto alla retribuzione adeguata e alla copertura previdenziale. Ha inoltre osservato che la sentenza n. 519/2024 era anteriore alla sentenza del TAR n. 1365/2025 e non costituiva quindi una sopravvenienza successiva al giudicato. Non sono state liquidate spese, per mancato espletamento di attività difensiva delle parti.
Norme richiamate
art. 32, comma 5, l. 4 novembre 2010, n. 183
indennità onnicomprensiva di dodici mensilità dell’ultima retribuzione mensile globale di fatto
La sentenza del giudice ordinario n. 137/2021 aveva applicato tale disposizione per quantificare il risarcimento dovuto a fronte dell'illegittima successione di contratti a termine.
art. 2126 c.c.
la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non può pregiudicare la posizione del lavoratore, il quale vanta una serie di diritti connessi all'attività svolta, prima fra tutti quello ad un'adeguata retribuzione e alla copertura previdenziale
La disposizione è stata richiamata per ritenere riconoscibili retribuzione e copertura previdenziale anche quando il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione sia nullo per violazione delle regole di assunzione.
art. 97 Cost.
costituzione al di fuori della regola del pubblico concorso
La violazione della regola del pubblico concorso determina la nullità del rapporto, ma non esclude i diritti retributivi e previdenziali derivanti dall'attività lavorativa effettivamente svolta.
artt. 36 e 38 Cost.
principi sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione
I principi costituzionali di adeguatezza della retribuzione e di tutela previdenziale sorreggono il riconoscimento dei relativi diritti al lavoratore.
art. 99 c.p.a.
È richiamato indirettamente attraverso il principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 1/2023 sulla possibilità di procedere d'ufficio alla correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fornire al commissario ad acta chiarimenti funzionali alla concreta esecuzione del giudicato, individuando il significato delle statuizioni del giudice della cognizione senza modificarne il contenuto.
- La procedura di correzione dell'errore materiale contenuto in una pronuncia può essere attivata d'ufficio, poiché ha natura sostanzialmente amministrativa e non richiede necessariamente un'istanza di parte.
- Quando il giudice ordinario accerta che rapporti formalmente autonomi con una pubblica amministrazione hanno avuto natura sostanzialmente subordinata, il lavoratore può vantare, anche in assenza di costituzione del rapporto mediante pubblico concorso, i diritti retributivi e previdenziali connessi all'attività lavorativa effettivamente svolta, nei limiti risultanti dalla pronuncia giudiziale.
- Nella ricostruzione della posizione contributiva conseguente all'esecuzione di giudicati che riconoscono emolumenti derivanti dalla corretta qualificazione subordinata del rapporto, possono essere considerate le differenze retributive liquidate con una distinta sentenza del giudice ordinario, quando tale sentenza si riferisca al medesimo rapporto e sia anteriore alla pronuncia del giudice dell'ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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