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Ordinanza

Ordinanza n. 212/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione, istanza fondata sul nulla osta al lavoro subordinato richiesto dalla sig.ra -OMISSIS-, nonché del relativo preavviso di rigetto notificato al ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di archiviazione delle pratiche di nulla osta e dei relativi contratti di soggiorno; nonché accertamento del diritto del ricorrente a ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di almeno sei mesi con condanna dell’Amministrazione al rilascio di tale titolo.

Giustizia amministrativa202600440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, con relativo preavviso di rigetto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione, fondata su un nulla osta al lavoro subordinato richiesto da una cittadina straniera, nonché il relativo preavviso di rigetto e gli eventuali atti di archiviazione delle pratiche di nulla osta e dei contratti di soggiorno. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di almeno sei mesi e la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento. Il ricorso è stato notificato a un indirizzo PEC non coincidente con il domicilio digitale primario risultante per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia. Il provvedimento impugnato, inoltre, non risultava depositato in giudizio e l’Amministrazione intimata non si era costituita.

La decisione

Il TAR non ha esaminato la domanda cautelare né il merito, rilevando un vizio della notificazione del ricorso. Ha disposto, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., la rinnovazione della notifica all’Amministrazione intimata presso l’indirizzo PEC primario risultante dal ReGIndE per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia. Ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per effettuare la nuova notifica e un ulteriore termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla scadenza del primo termine indipendentemente dalla data di esecuzione della notifica, per depositare la prova dell’avvenuto adempimento. L’esame della domanda cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012, convertito in l. 221/2012

    la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato

    La notificazione processuale alle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata presso il domicilio digitale risultante dall’elenco previsto dall’art. 6-ter del CAD e, in presenza di più domicili, presso quello PEC primario.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    In presenza del vizio della notificazione, il giudice assegna alla parte un termine perentorio per rinnovarla e per depositare la prova dell’adempimento.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale, il cui esame è stato rinviato a seguito della rinnovazione della notificazione.

  • art. 6-ter d.lgs. 82/2005

    Individua l’elenco nel quale sono registrati i domicili digitali delle pubbliche amministrazioni rilevanti ai fini della notificazione.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo PEC degli atti processuali alle pubbliche amministrazioni deve essere eseguita presso il domicilio digitale risultante dall’elenco previsto dall’art. 6-ter del d.lgs. 82/2005; se per la medesima amministrazione sono indicati più domicili digitali, deve essere utilizzato l’indirizzo PEC primario.
  • Quando la notificazione del ricorso amministrativo è effettuata a un indirizzo diverso da quello PEC primario risultante per l’Avvocatura dello Stato competente, il giudice può assegnare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., rinviando l’esame della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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