Ordinanza n. 211/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei decreti con i quali la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato le istanze formulate dai ricorrenti per il rilascio di permessi di soggiorno per attesa occupazione, fondate sui nulla osta al lavoro subordinato richiesti dalla società -OMISSIS- s.r.l., nonché dei relativi preavvisi di rigetto e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di archiviazione delle pratiche di nulla osta e dei contratti di soggiorno, nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di almeno sei mesi con condanna dell’Amministrazione al rilascio di tale titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi di rilascio di permessi di soggiorno per attesa occupazione, connessi a nulla osta al lavoro subordinato
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i dinieghi prefettizi relativi alle istanze di rilascio di permessi di soggiorno per attesa occupazione, nonché i relativi preavvisi di rigetto e gli eventuali provvedimenti di archiviazione delle pratiche di nulla osta e dei contratti di soggiorno, chiedendo anche l'accertamento del diritto al rilascio di un permesso della durata di almeno sei mesi e la sospensione cautelare degli atti. Il TAR non ha esaminato i motivi sostanziali di illegittimità dedotti, poiché ha rilevato un vizio nella notificazione del ricorso. La notificazione era stata effettuata all'indirizzo PEC "roma@mailcert.avvocaturastato.it", mentre, trattandosi dell'impugnazione di atti adottati da un'articolazione periferica del Ministero dell'Interno, la notifica doveva essere eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, al domicilio digitale primario risultante dal ReGIndE.
La decisione
Il TAR ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando ai ricorrenti un termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per notificare nuovamente il ricorso all'indirizzo PEC dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia indicato nel ReGIndE. Ha inoltre assegnato un ulteriore termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla scadenza del primo termine indipendentemente dalla data effettiva della notificazione, per depositare la prova dell'avvenuto adempimento. L'esame della domanda cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 maggio 2026. Non è stata quindi adottata alcuna decisione sul fumus boni iuris, sul periculum in mora o sulla fondatezza delle pretese sostanziali.
Norme richiamate
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012, convertito in l. 221/2012
la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato
La notificazione telematica alle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata presso il domicilio digitale risultante dall'elenco previsto dalla legge e, in presenza di più indirizzi, presso quello primario.
art. 6, comma 1, r.d. 1611/1933
Per l'impugnazione di provvedimenti adottati da un'articolazione periferica dell'amministrazione statale, la notificazione del ricorso deve essere eseguita presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente nell'ambito territoriale dell'autorità giudiziaria adita.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Quando la notificazione del ricorso presenta un vizio sanabile, il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione e per il deposito della relativa prova.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata proposta, ma il suo esame è stato rinviato dopo la regolarizzazione della notificazione del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo PEC di un ricorso amministrativo nei confronti di un'amministrazione pubblica deve essere effettuata presso il domicilio digitale risultante dall'elenco previsto dalla legge; se per la medesima amministrazione sono indicati più domicili digitali, deve essere utilizzato l'indirizzo PEC primario.
- Quando sono impugnati provvedimenti adottati da un'articolazione periferica di un'amministrazione statale, la notificazione del ricorso deve essere eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per il territorio dell'autorità giudiziaria adita.
- Il vizio sanabile della notificazione del ricorso comporta l'assegnazione, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica e di un distinto termine perentorio per il deposito della prova dell'avvenuto adempimento; l'esame della domanda cautelare può essere rinviato fino alla regolarizzazione del contraddittorio.
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