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Ordinanza

Ordinanza n. 760/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 819/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 7275/2024, pubblicata in data 27.03.2024, notificata il 03.04.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.278,91, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti.

Giustizia amministrativa202503346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza del commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza, volta alla rinuncia all'incarico per sopravvenuta riorganizzazione interna del Ministero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza di una sentenza civile passata in giudicato, il Ministero era stato condannato a corrispondere alla ricorrente € 2.278,91, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti. Con precedente sentenza, il TAR aveva ordinato al Ministero di ottemperare entro sessanta giorni e aveva nominato, per il caso di protratta inottemperanza, il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il commissario ha chiesto di rinunciare all'incarico sostenendo che, a seguito della riorganizzazione ministeriale, le competenze erano state trasferite ad altra Direzione generale, che gli Uffici scolastici regionali disponevano dei capitoli di spesa necessari e che un nuovo applicativo consentiva l'inserimento dei dati per i pagamenti. Il TAR doveva stabilire se tali circostanze costituissero un giusto motivo di rinuncia all'incarico ai sensi dell'art. 20, comma 1, c.p.a., e se i limiti delle attribuzioni ordinarie del commissario impedissero l'esercizio della funzione sostitutiva.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinuncia. Ha preliminarmente rilevato che la nomina non era ancora divenuta efficace, poiché non era scaduto il termine di sessanta giorni assegnato all'amministrazione per ottemperare. Nel merito, ha affermato che il commissario ad acta è ausiliario del giudice ai sensi dell'art. 21 c.p.a. e non organo straordinario dell'amministrazione inadempiente: esercita un potere distinto e autonomo, fondato sul potere del giudice di sostituirsi all'amministrazione per assicurare una tutela piena ed efficace. Di conseguenza, l'incarico non è limitato dalle attribuzioni ordinarie del commissario nell'amministrazione di appartenenza, né è necessario che egli appartenga alla stessa amministrazione inadempiente. Le modifiche organizzative interne e il trasferimento delle competenze non costituiscono quindi un giusto motivo di rinuncia. Il commissario può inoltre delegare l'incarico a qualunque dirigente o funzionario idoneo, anche appartenente a una diversa Direzione generale del medesimo Ministero, senza che rilevino i rapporti gerarchici o il riparto interno delle competenze. Quanto alle modalità finanziarie, il commissario o il delegato può utilizzare i capitoli di spesa del Ministero o dell'Ufficio scolastico regionale destinati al pagamento, ogni altro capitolo disponibile secondo buona amministrazione e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. La pronuncia non incide direttamente sul termine assegnato per l'ottemperanza e non contiene una specifica statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 1, c.p.a.

    La rinuncia all'incarico di commissario ad acta richiede un giusto motivo; la riorganizzazione interna dell'amministrazione e il mutamento delle attribuzioni degli uffici non integrano, di per sé, tale presupposto.

  • art. 21 c.p.a.

    Il commissario ad acta agisce quale ausiliario del giudice ed esercita un potere sostitutivo distinto e autonomo rispetto alle ordinarie attribuzioni dell'amministrazione di appartenenza.

Massime di principio

  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera quale ausiliario del giudice e non quale organo straordinario dell'amministrazione inadempiente; il suo potere deriva dalla funzione sostitutiva del giudice e mira ad assicurare una tutela giurisdizionale piena ed efficace.
  • L'esercizio dell'incarico di commissario ad acta non è circoscritto alle ordinarie attribuzioni organizzative e finanziarie del commissario nell'amministrazione di appartenenza; non è neppure necessario che il commissario appartenga alla stessa amministrazione inadempiente, purché disponga di competenze adeguate.
  • La riorganizzazione interna dell'amministrazione inadempiente, il trasferimento delle competenze tra direzioni o uffici e la diversa disponibilità dei capitoli di spesa non costituiscono, di per sé, un giusto motivo per rinunciare all'incarico di commissario ad acta.
  • Quando il provvedimento di nomina lo consente, il commissario ad acta può delegare l'incarico a un dirigente o funzionario idoneo, anche appartenente a una diversa articolazione della stessa amministrazione e indipendentemente dal riparto interno delle competenze o dai rapporti gerarchici.
  • Per dare esecuzione a una sentenza di condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa dell'amministrazione o dell'ufficio competente, altri capitoli disponibili secondo buona amministrazione e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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