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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36023/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero della giustizia)

La controversia

L’estradando ha impugnato l’ordinanza della Corte d’appello di Bologna che aveva respinto, il 12 maggio 2026, la richiesta di sospendere l’esecuzione della sentenza definitiva favorevole all’estradizione verso gli Stati Uniti d’America. Ha dedotto, con un unico motivo, violazione degli artt. 2, 13, 27, comma 3, e 32 Cost. e dell’art. 3 CEDU, nonché vizi di motivazione: la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare se il disturbo bipolare, il rischio di aggravamento e quello suicidario fossero incompatibili con la custodia, il trasferimento coattivo e il trasporto aereo, e non avrebbe disposto una perizia. Ha inoltre sostenuto che, pur spettando al Ministro la fase amministrativa, l’autorità giudiziaria conserva il dovere di impedire una consegna lesiva dei diritti fondamentali. La questione era insorta dopo precedenti pronunce sulla richiesta di estradizione e sulla misura cautelare: la Cassazione aveva ritenuto insufficiente una relazione medica del 13 aprile 2026 e disposto, in sede rescissoria, l’espletamento di una perizia; l’accertamento risultava in corso. La consegna era inoltre già sospesa in forza di un decreto del TAR del Lazio n. 1165 del 2026, adottato nel procedimento contro il decreto ministeriale di estradizione del 17 febbraio 2026, per violazioni del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che la perizia richiesta fosse già stata disposta ed era in corso, nel contesto di un monitoraggio continuativo, sicché non occorreva reiterare valutazioni sul rischio di aggravamento e suicidario, dedotto in modo generico. Soprattutto, ha stabilito che, una volta definita la fase giurisdizionale con sentenza favorevole all’estradizione, la sospensione della consegna appartiene alla fase amministrativa e rientra nelle competenze del Ministro della giustizia, non della Corte d’appello. La competenza giudiziaria permane invece quanto alla misura cautelare personale disposta per prevenire il pericolo di fuga e al relativo controllo. La Corte ha inoltre richiamato la distinta ipotesi in cui condizioni di salute comportino conseguenze di eccezionale gravità: in tal caso esse possono costituire causa ostativa all’estradizione ai sensi dell’art. 705, comma 2, lett. c-bis, c.p.p. Il dispositivo ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 705, comma 2, lett. c-bis, c.p.p.

    Stando all’univoco dato testuale, tale pregiudizio è tuttavia configurabile non in presenza di qualsiasi ripercussione negativa per la salute dell’estradando, ma solo quando dalla consegna possano scaturire conseguenze di eccezionale gravità, cioè effetti patologici molto seri e oggettivamente riscontrabili.

    La causa ostativa sanitaria all’estradizione richiede conseguenze di eccezionale gravità, consistenti in effetti patologici molto seri e oggettivamente riscontrabili; non è sufficiente una qualsiasi ripercussione negativa sulla salute.

  • art. 708 c.p.p.

    Ed invero, le cadenze dell’art. 708 cod. proc. pen.- norma regolativa della fase c.d. amministrativa – descrivono una serie di poteri che sono emanazione della esclusiva discrezionalità del Ministro della giustizia.

    La fase amministrativa successiva alla decisione giurisdizionale sull’estradizione, compresa la gestione della consegna, rientra nei poteri del Ministro della giustizia.

  • art. 697, comma 1-ter, c.p.p.

    Simmetricamente, il comma 1-ter dell'art. 697 cod. proc. pen. espressamente prevede che una valutazione delle condizioni soggettive della persona il Ministro debba operare in caso di estradizione del cittadino.

    Nel caso di estradizione del cittadino, il Ministro deve valutare le condizioni soggettive della persona richiesta.

  • art. 3 CEDU

    Ed invero, la valutazione demandata alla Corte d'appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue sfere di competenza del Ministro della Giustizia; con la conseguenza che, qualora l'estradando deduca di essere affetto da gravi patologie, la verifica deve riguardare solo il pericolo concreto che, in relazione alle sue condizioni di salute, egli possa essere sottoposto ad un trattamento avente carattere inumano e degradante (Sez. 6, n. 11941 del 04/03/2014, S., Rv. 259339 – 01).

    Nella fase giurisdizionale, in presenza di gravi patologie, la verifica riguarda il pericolo concreto che l’estradando sia esposto a un trattamento inumano o degradante; la successiva gestione amministrativa della consegna compete al Ministro.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

    La disposizione è richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Dopo che la fase giurisdizionale dell’estradizione si è conclusa con una sentenza definitiva favorevole alla consegna, la sospensione della sua esecuzione appartiene alla fase amministrativa e rientra nella competenza del Ministro della giustizia, non in quella della Corte d’appello.
  • La competenza giudiziaria permane sulla misura cautelare personale applicata per prevenire il pericolo di fuga e sul controllo della sua necessità e adeguatezza; l’impossibilità temporanea della consegna per ragioni di salute può comportare la sospensione del termine di durata della misura, fermo il controllo giurisdizionale.
  • La condizione di salute è ostativa all’estradizione ai sensi dell’art. 705, comma 2, lett. c-bis, c.p.p. soltanto quando dalla consegna possano derivare conseguenze di eccezionale gravità, ossia effetti patologici molto seri e oggettivamente riscontrabili.
  • La verifica giudiziale delle patologie dedotte nella fase giurisdizionale riguarda il pericolo concreto di esposizione a un trattamento inumano o degradante; la valutazione delle condizioni soggettive dell’estradando nella fase amministrativa compete al Ministro della giustizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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