Cassazione Penale, Ordinanza n. 19798/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti dell'imputata per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Con il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e con successiva memoria, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando in particolare la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. Secondo la ricorrente, la motivazione sarebbe stata insufficiente nel valutare lo stato di analfabetismo dell'imputata e il fatto che la notifica del decreto di sottoposizione alla misura era avvenuta solo il giorno precedente all'accertamento della violazione, con conseguente difetto di prova del dolo generico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, osservando che la motivazione della Corte territoriale, integrata con quella di primo grado, aveva già adeguatamente affrontato il tema del dolo generico, richiamando gli accertamenti degli operanti e il comportamento tenuto dalla ricorrente nell'immediatezza e successivamente. Le doglianze miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ne ha scalfito l'applicazione, essendo stata ritenuta adeguatamente motivata la sussistenza del dolo generico.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella richiesta di una diversa e alternativa lettura del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logicamente coerente e completa.
- La motivazione della sentenza di appello può integrarsi con quella di primo grado, se la Corte territoriale richiama e fa propri gli argomenti del giudice precedente, specificando le ragioni della condivisione.
- La deduzione di carenze motivazionali sull'elemento soggettivo non è fondata quando il giudice di merito abbia valorizzato elementi fattuali puntuali, desunti dagli accertamenti degli operanti e dal comportamento dell'imputato, idonei a sorreggere l'affermazione del dolo generico.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, in linea di principio, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se non emergono elementi che escludano la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
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