Cassazione Penale, Sentenza n. 12659/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite il difensore, ha impugnato la sentenza di condanna sostenendo che la Corte d'appello ha escluso erroneamente l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; ha quindi chiesto che fosse riconosciuta tale causa di non punibilità
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato e, non potendo pronunciarsi ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. per mancanza di elementi, ha rilevato che il termine di prescrizione del reato è decorso il 22 gennaio 2022, tenuto conto di 60 giorni di sospensione conseguenti al rinvio dell'udienza dell'8 settembre 2021 per impedimento dell'imputato. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione
Norme richiamate
art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.
Indica il reato contestato in primo grado: il furto aggravato (qualificazione del fatto oggetto del procedimento)
Riferimento alla causa di non punibilità invocata dal ricorrente; la Corte ha valutato la contestazione ma non l'ha ritenuta manifestamente infondata, sicché la questione ha inciso sul prosieguo del giudizio
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte osserva l'assenza di elementi tali da consentire una pronuncia immediata ai sensi di questa disposizione; di conseguenza si è proceduto a verificare la decorrenza del termine di prescrizione
Massime di principio
- Se il ricorrente solleva una causa di non punibilità (es. art. 131-bis) e il motivo non è manifestamente infondato, la Corte di legittimità deve esaminarla; se mancano elementi per una pronuncia immediata ex art. 129 c.p.p., va verificata la prescrizione del reato
- La prescrizione va calcolata tenendo conto delle sospensioni processuali: rinvii per impedimento dell'imputato possono prolungare i termini processuali e incidere sul decorso della prescrizione
- Quando la prescrizione è già decorso al momento della decisione della Cassazione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio per estinzione del reato
- La contestazione dell'esclusione di una causa di non punibilità può impedire una pronuncia sommaria se non è manifestamente infondata; in tali casi la Corte valuta anche effetti temporali (prescrizione) prima di disporre il rinvio o l'annullamento
- In procedimenti di reato comune, la qualificazione del fatto (es. furto aggravato) rimane rilevante per la determinazione del termine di prescrizione e per la valutazione delle circostanze invocate dall'imputato
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