Sentenza n. 179/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza n. 245/2024 emessa dalla Sezione prima di questo Tribunale Amministrativo il 2 aprile 2024, passata in giudicato, che in accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente ha “annullato il diniego impugnato e ordinato all’Amministrazione di riesaminare l’istanza, entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, in contradditorio con il ricorrente, alla luce dei principi sopra delineati, con riferimento alla rilevanza della riabilitazione del reato e dell’estinzione della pena nella fattispecie in esame e alla possibilità di riammettere il ricorrente alle procedure di avanzamento e di transito”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del TAR che aveva annullato il diniego di riammissione alle procedure di avanzamento e di transito e ordinato il riesame dell’istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero della Difesa avesse dato esecuzione solo parziale e tardiva alla precedente sentenza, la quale aveva imposto il riesame dell’istanza, in contraddittorio, tenendo conto della riabilitazione dal reato e dell’estinzione della pena e valutando la possibilità di riammissione alle procedure di avanzamento e di transito. Ha dedotto che l’Amministrazione, dopo averlo riammesso alle procedure con decorrenza iniziale dal 2015 e poi aver rettificato tale decorrenza al 22 ottobre 2000, lo aveva promosso al grado di Graduato Capo con anzianità dal 22 ottobre 2005, senza completare la ricostruzione della carriera per i gradi successivi e senza riconoscere integralmente i benefici economici e giuridici retroattivi. Ha inoltre sostenuto che gli ulteriori avanzamenti avrebbero dovuto essere disposti con un’unica valutazione, ai sensi delle disposizioni del codice dell’ordinamento militare, e ha invocato una disparità di trattamento rispetto ad altri militari. Ha lamentato, infine, il mancato contraddittorio procedimentale e il ritardo nell’esecuzione del giudicato, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata in parte la materia del contendere, rilevando che il Ministero, dopo aver promosso il ricorrente al grado di Graduato Capo con anzianità dal 22 ottobre 2005, aveva predisposto il prospetto di conguaglio delle spettanze economiche, così attribuendogli il bene della vita fino a quel grado. Per la parte relativa ai successivi avanzamenti, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha interpretato la sentenza da ottemperare nel senso che essa imponeva al Ministero il riesame dell’istanza, entro trenta giorni e in contraddittorio, alla luce della riabilitazione e dell’estinzione della pena, ma non imponeva né un’unica valutazione complessiva né il riconoscimento automatico e immediato di tutti i gradi successivi, indipendentemente dai tempi e dalle modalità delle procedure di avanzamento. L’Amministrazione aveva comunque effettuato il riesame, sebbene tardivamente e senza instaurare il contraddittorio, aveva riammesso il militare alle procedure e aveva avviato gli adempimenti necessari per la valutazione nell’aliquota 2024. Il TAR ha quindi ritenuto prossima la valutazione per il grado di Primo Graduato e, successivamente, per la qualifica di Graduato Aiutante. Non è stata ravvisata disparità di trattamento, anche perché la sentenza precedente non imponeva una valutazione unica e non era stata dimostrata l’identità delle situazioni poste a confronto. Spese compensate.
Norme richiamate
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per chiedere l’applicazione di una penalità di mora in relazione al ritardo nell’esecuzione del giudicato; il testo non riferisce che il giudice abbia disposto tale misura.
art. 921 d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)
Il ricorrente lo ha richiamato quale fondamento dei benefici economici derivanti dalla ricostruzione retroattiva della carriera; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione specifica.
art. 1306 d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)
È richiamato per i gradi gerarchici previsti nello sviluppo della carriera dei volontari in servizio permanente dell’Esercito.
art. 1307-bis d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)
È richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di conferire più avanzamenti mediante un’unica valutazione; il TAR esclude che tale modalità fosse imposta dalla sentenza da eseguire.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’estensione dell’obbligo amministrativo è determinata dal contenuto effettivo della sentenza da eseguire: l’ordine di riesaminare un’istanza alla luce di specifici principi non equivale, salvo espressa statuizione, all’obbligo di riconoscere automaticamente il risultato finale auspicato dal ricorrente.
- Quando la sentenza impone il riesame di una posizione ai fini della possibile riammissione a procedure selettive o di avanzamento, l’Amministrazione adempie al nucleo essenziale del giudicato se riapre la procedura e adotta le conseguenti determinazioni, anche se le successive valutazioni devono svolgersi secondo i tempi e le modalità proprie della procedura, salvo specifici vincoli conformativi stabiliti dal giudice.
- L’esecuzione tardiva o senza il contraddittorio imposto dalla sentenza può integrare una modalità non conforme di esercizio del potere, ma non comporta necessariamente l’obbligo di adottare un diverso risultato sostanziale quando l’Amministrazione abbia comunque eseguito il riesame e riammesso l’interessato alla procedura prevista dal giudicato.
- La disparità di trattamento non può essere utilmente dedotta mediante il semplice riferimento ad altri casi: occorre dimostrare l’identità o almeno la piena comparabilità delle situazioni poste a confronto e la contrarietà dell’azione amministrativa al vincolo derivante dal giudicato.
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