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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35587/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento con cui erano richiesti sanzioni e interessi per il tardivo pagamento di due rate di un piano di rateizzazione conseguente ad avviso di irregolarità. Per la rata n. 12 la società aveva successivamente versato sanzioni e interessi avvalendosi del ravvedimento operoso e aveva chiesto lo sgravio parziale, che fu accolto dall'Amministrazione; nonostante ciò venne notificata la cartella poi impugnata. La CTP accolse il ricorso della società; in appello l'agente della riscossione e l'Amministrazione finanziaria sostennero che la cartella fosse corretta e che il ravvedimento operoso non potesse incidere sugli importi dovuti per una diversa rata (in particolare la n. 10) e, comunque, che la CTR avesse pronunciato oltre i limiti del devoluto. In Cassazione i ricorrenti proposero due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, lamentando che la CTR avesse considerato importi non oggetto di contestazione e non risultanti nella cartella; 2) violazione dell'art. 13 d.lgs. 472/1997, perché la CTR aveva ritenuto perfezionato il ravvedimento operoso e applicato la riduzione della sanzione ad un ottavo, pur in presenza di versamento della sanzione e degli interessi effettuato oltre novanta giorni dalla scadenza della rata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e di localizzazione, poiché nel ricorso per cassazione non erano stati trascritti né prodotti la cartella di pagamento e gli atti necessari a verificare il contenuto della pretesa e la dedotta ultrapetizione. Ha invece accolto il secondo motivo: richiamando la giurisprudenza sul ravvedimento operoso parziale e sul necessario versamento integrale di sanzioni e interessi riferiti alla porzione di debito tributario definita, ha affermato che la CTR aveva erroneamente ritenuto perfezionato il ravvedimento in una situazione in cui il pagamento delle sanzioni era avvenuto oltre il termine rilevante e ha quindi cassato la decisione impugnata. Dal testo disponibile non emerge il dispositivo finale completo sul rinvio, ma l'esito del secondo motivo è di accoglimento per errore di diritto della CTR.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione richiede comunque che il ricorso per cassazione sia specifico e autosufficiente, con trascrizione o produzione degli atti necessari a verificare il contenuto della domanda e della pretesa impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. 472/1997

  • art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997

    il ravvedimento operoso richiede, per il perfezionamento della fattispecie, la regolarizzazione dell'obbligo tributario e il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti; la Corte esclude che la CTR potesse considerarlo perfezionato nei termini ritenuti nella sentenza impugnata

  • art. 13-bis d.lgs. n. 472 del 1997

    norma interpretativa autentica, retroattiva e applicabile d'ufficio, che consente il ravvedimento operoso anche per versamenti frazionati dell'imposta, purché per la parte definita siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione di debito estinta

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il motivo deve essere specifico e chiaro, con trascrizione essenziale degli atti rilevanti

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    il ricorrente deve indicare e localizzare gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario, come per l'appello civile, l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione resta soggetta ai requisiti di specificità del ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di ultrapetizione o di altro error in procedendo è esaminabile solo se il ricorso è specifico e autosufficiente, con puntuale indicazione e produzione degli atti su cui la doglianza si fonda.
  • Il ravvedimento operoso può riguardare anche una porzione frazionata del debito tributario, ma la porzione definita deve essere integralmente regolarizzata con il pagamento di imposta, interessi e sanzioni riferiti a quella parte.
  • Non è consentito un ravvedimento operoso meramente parziale inteso come pagamento incompleto delle somme dovute per la definizione della frazione di debito prescelta.
  • La qualificazione del ravvedimento deve essere fatta avendo riguardo alla parte di debito effettivamente definita e alle corrispondenti sanzioni e interessi, non a una generica rateizzazione o a versamenti isolati privi di corretta correlazione con la porzione di obbligazione tributaria estinta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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