Cassazione Penale, Sentenza n. 24194/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina: (1) entrambi denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; (2) entrambi lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219 legge fall.; (3) la sola Anna Marino denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il secondo motivo (attenuante ex art. 219 l. fall.), ma ha svolto d'ufficio la verifica circa l'eventuale causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Constatato che il reato è stato commesso il 18/12/2015 e che la pena prevista (art. 217 l. fall.) comporta, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., un termine di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi aumentato di 100 giorni di sospensione, la prescrizione è spirata il 26 settembre 2023. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
I ricorrenti chiedevano l'applicazione; la Corte di cassazione non ha deciso nel merito essendo intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione.
Norma che punisce il reato contestato; la gravità della pena prevista è stata utilizzata per calcolare il termine di prescrizione (ai fini degli artt. 157 e 161 cod. pen.).
art. 224, n. 1) legge fallimentare
Seconda norma penalmente rilevante contestata in primo grado; anch'essa collegata al capo d'imputazione originario.
Prevede una circostanza attenuante che i ricorrenti ritenevano erroneamente negata dalla Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato ma non è giunta ad una decisione sul merito per effetto della prescrizione.
Richiamato dalla Corte di cassazione per valutare d'ufficio l'eventuale causa di proscioglimento (estinzione del reato) e adottare il provvedimento conseguente.
Norme impiegate per determinare la durata del termine di prescrizione in relazione alla pena prevista e per considerare sospensioni che incidono sul decorso della prescrizione; il calcolo ha portato a ritenere spirata la prescrizione il 26/09/2023.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, emerge che il reato è estinto per prescrizione alla data rilevante, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato, anche se alcuni motivi di ricorso non sono manifestamente infondati.
- Il calcolo della prescrizione si effettua partendo dalla pena massima edittale (art. 157 c.p.) con le eventuali cause di sospensione o interruzione previste (es. art. 161 c.p.); è indispensabile verificare con precisione le date utili per stabilire se la prescrizione sia maturata.
- La possibilità di ottenere attenuanti o applicazione di norme favorevoli (es. art. 131-bis c.p.) può risultare irrilevante se, in seguito al computo della prescrizione, il reato è già estinto: la valutazione sostanziale viene assorbita dalla causa di estinzione.
- Chi impugna per mancato riconoscimento di attenuanti o per errori di motivazione deve comunque considerare il rischio che, se interviene la prescrizione, il rimedio finale sia il proscioglimento per estinzione del reato anziché la riforma con rinvio per nuovo esame.
- In situazioni simili è opportuno calcolare preventivamente il decorso della prescrizione (tenendo conto di sospensioni previste) per valutare la strategia difensiva (es. istanze per riconoscimento attenuanti, richieste di sospensione o patteggiamento) prima che il reato si estingua.
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