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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9982/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di autorizzazione ad uscire dalla propria abitazione per quattro ore giornaliere (ai sensi dell'art. 56, comma 2, L. n. 689/1981) mentre è sottoposto a detenzione domiciliare; il ricorrente ha riferito di aver avuto autorizzazioni precedenti (da parte della Corte di Appello e, successivamente, del Magistrato di Sorveglianza per sette ore giornaliere per motivi lavorativi) e ha contestato che la disposizione delle sole due ore ritenute disponibili dal Magistrato fosse insufficiente per le esigenze indispensabili di vita. L'istanza è stata rigettata con motivazione che indicava genericamente la disponibilità di due ore al giorno per provvedere alle esigenze di vita. Il difensore ha impugnato con reclamo lamentando difetto di motivazione.

La decisione

La Corte ha qualificato l'impugnazione come opposizione (anziché come 'reclamo' ai sensi dell'art. 69-bis Ord. Pen., qualificazione ritenuta inconferente) e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catania affinché decida sull'opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. La decisione del Magistrato di Sorveglianza è quindi rimessa al Tribunale per il giudizio di opposizione, con ciò censurandone implicitamente la motivazione apparen te e non adeguata.

Norme richiamate

  • Legge n. 689 del 1981, art. 64

    Disciplina le modifiche delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva e attribuisce la competenza al magistrato di sorveglianza a procedere secondo le norme del codice di procedura penale richiamate

  • Legge n. 689 del 1981, art. 56, comma 2

    Prevede la possibilità, nel contesto della detenzione domiciliare e di pene sostitutive, di autorizzazioni per uscite per esigenze personali; la richiesta del ricorrente riguardava tale facoltà

  • Codice di procedura penale, art. 667, comma 4

    Stabilisce le formalità con cui il magistrato di sorveglianza provvede sulle modifiche alle modalità di esecuzione della pena sostitutiva; da tale previsione deriva la competenza a proseguire con opposizione davanti al tribunale di sorveglianza

  • Codice di procedura penale, art. 678, comma 1-bis

    Richiamato come parte del percorso formale di intervento del magistrato di sorveglianza in materia di esecuzione delle pene sostitutive

  • Codice di procedura penale, art. 568, comma 5

    Norma richiamata per qualificare l'impugnazione come opposizione innanzi al tribunale di sorveglianza, in linea con il principio della conservazione degli atti e del 'favor impugnationis'

  • Codice di procedura penale, art. 666

    Norma richiamata insieme all'art. 667 per la procedura dell'opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza

  • Legge n. 354 del 1975, art. 69-bis (richiamata dal difensore)

    Richiamata erroneamente dal difensore come 'reclamo'; la Corte ha ritenuto tale richiamo inconferente rispetto al caso in esame

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021

    Richiamata quale riferimento per il principio di conservazione degli atti e il 'favor impugnationis' nel riqualificare l'impugnazione presentata dal difensore

Massime di principio

  • Quando un atto difensivo è formalmente malintitolato ma sostanzialmente conforme a uno rimedio previsto (es. 'reclamo' invece di 'opposizione'), il giudice deve favorire la conservazione dell'impugnazione e riqualificare l'atto secondo la ratio sostanziale ('favor impugnationis').
  • Le decisioni del Magistrato di Sorveglianza che riguardano modifiche alle modalità di esecuzione di pene sostitutive adottate senza le formalità del codice di procedura penale (art. 667, comma 4) sono soggette a opposizione dinanzi al Tribunale di Sorveglianza (art. 568, comma 5).
  • Il rigetto di una richiesta di autorizzazione a uscire dal domicilio deve essere adeguatamente motivato: motivazioni generiche o apparenti possono determinare la rinnovazione del giudizio o la trasmissione degli atti per valutazione di merito da parte del Tribunale competente.
  • In presenza di precedenti autorizzazioni (es. della Corte di Appello o del Magistrato per motivi lavorativi), il giudice deve valutare concretamente la compatibilità e l'effettiva applicabilità delle nuove misure richieste, motivando specificamente la scelta di limitarle o negarle.
  • Se la motivazione è carente, il rimedio corretto può essere la riqualificazione dell'impugnazione e la rimessione al giudice competente per consentire un esame di merito corretto e formalmente valido.

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