Cassazione Penale, Sentenza n. 49282/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Antonicelli ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di otto sentenze di condanna (truffe e reati connessi commessi tra il 2009 e il 2017). Ha denunciato che il Tribunale di Verona ha erroneamente respinto la domanda in contrasto con la precedente valutazione della Corte d'appello di Venezia (sentenza sub 1) che aveva ritenuto un unico disegno criminoso per gli episodi 2009-2013, sostenendo invece che la reiterazione temporale indicherebbe una scelta di vita delinquenziale anziché un progetto unitario originario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione in relazione alle sentenze n. 1-6 e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Verona per un nuovo giudizio. La Suprema Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione, pur libero nella valutazione, non può discostarsi dalla valutazione del giudice della cognizione senza confrontarsi esplicitamente con le relative motivazioni; il Tribunale di Verona dovrà colmare le lacune motivazionali indicate e svolgere il nuovo esame nel rispetto dei principi di diritto enunciati. Inoltre, in ottemperanza alla sentenza n. 183/2013 della Corte costituzionale, il giudice che ha pronunciato l'ordinanza annullata non potrà partecipare al giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Disciplina della continuazione: la Corte ha richiamato che la continuazione postula una deliberazione unitaria preventiva e non si identifica con una generica propensione alla devianza; il Tribunale dell'esecuzione deve motivare adeguatamente ogni discostamento dalla valutazione già compiuta dal giudice della cognizione.
Regime procedurale della richiesta al giudice dell'esecuzione: il giudice dell'esecuzione ha piena libertà di giudizio ma non può eludere l'analisi delle motivazioni del giudice della cognizione quando questi ha già riconosciuto la continuazione.
sentenza Corte Costituzionale n. 183/2013 (su artt. 34 e 623 cod. proc. pen.)
Ha dichiarato l'illegittimità parziale degli artt. 34 e 623 c.p.p.; per effetto di tale pronuncia, il giudice che ha adottato la decisione pregiudicante non può partecipare al nuovo giudizio di rinvio dopo annullamento.
art. 640 cod. pen. (reato sostanziale)
I reati contestati erano principalmente truffe ex art. 640; la valutazione della continuazione si è svolta in relazione alla natura omogenea delle condotte e alle modalità operative comuni, ma il tempo e l'assenza di «collanti» hanno rilevanza probatoria.
art. 494 cod. pen. (reato sostanziale)
Reato ricorrente in una delle sentenze; rilevanza nella ponderazione complessiva delle condotte e nella valutazione della omogeneità delle modalità esecutive.
Massime di principio
- Se un giudice della cognizione (es. corte d'appello) ha già riconosciuto la continuazione tra reati, il giudice dell'esecuzione che riceve una richiesta ex art. 671 c.p.p. non può semplicemente ignorare quella valutazione: deve confrontarsi esplicitamente con le motivazioni che l'hanno determinata se intende discostarsene.
- La mera reiterazione temporale di reati simili non è di per sé incompatibile con la continuazione, ma una distanza temporale molto ampia può rendere più plausibile l'ipotesi di una scelta di vita delinquenziale anziché di un progetto criminoso unitario originario; tuttavia il giudice deve motivare tale valutazione.
- L'identità dell'intento criminoso richiede che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato le condotte; la semplice propensione alla devianza non è sufficiente per qualificare la continuazione.
- Elementi fattuali quali omogeneità delle tecniche esecutive, sovrapponibilità delle modalità e prossimità temporale e territoriale favoriscono il riconoscimento della continuazione, ma occorre valutare il quadro complessivo e spiegare eventuali ragioni di discontinuità.
- In caso di annullamento e rinvio il giudice che abbia già deciso la questione negativamente non può partecipare al nuovo giudizio (principio di inconferibilità della stessa funzione decisionale dopo annullamento che pregiudica il nuovo esame).
- Il giudice dell'esecuzione ha libertà valutativa ma deve sempre esporre le ragioni del mancato recepimento della valutazione cognitoria, evitando semplici affermazioni generiche sulla distanza temporale o sulla ripetizione della condotta senza adeguato confronto probatorio.
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