Cassazione Penale, Ordinanza n. 32398/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza di legittimità contro la decisione della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per contrabbando di T.L.E. commesso a Palermo nel maggio 2017, con pena di mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa, pena da aggiungere per continuazione esterna a precedente condanna irrevocabile. I motivi di ricorso erano tre: 1) violazione dell'art. 581 c.p.p. per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibili i primi due motivi di appello; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) eccessività della pena, ritenuta non adeguatamente mitigata nonostante la continuazione esterna. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati: la Corte d'appello, pur avendo qualificato generiche le doglianze di appello, le aveva comunque esaminate nel merito; l'art. 131-bis era escluso dall'elevata quantità di T.L.E. rinvenuto, pari a quasi tre volte la soglia di rilevanza penale, e dai precedenti penali specifici; la pena era già considerata benevola e non risultavano elementi concreti per un'ulteriore mitigazione.
Norme richiamate
La censura sull'inosservanza dei requisiti dell'appello è infondata se la corte di merito, pur qualificando i motivi come generici e inammissibili, li ha comunque esaminati nel merito con argomentazioni non illogiche.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la quantità di merce è rilevante, prossima a più volte la soglia di punibilità, e quando i precedenti penali dell'imputato evidenziano abitualità della condotta.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile una mera diversa lettura del merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione della sentenza impugnata è illogica, contraddittoria o giuridicamente errata, non quando il ricorrente oppone una differente valutazione fattuale.
- La dichiarazione di inammissibilità di motivi di appello non è censurabile se il giudice di merito, pur rilevandone la genericità, li ha comunque scrutinati nel merito con motivazione autonoma e razionale.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta presenta un disvalore concreto elevato, desumibile anche dalla quantità dell'oggetto materiale del reato e dai precedenti specifici dell'agente, che denotano non occasionalità della condotta.
- La misura della pena può essere ritenuta congrua anche in presenza di richieste difensive di ulteriore riduzione, ove il giudice di merito abbia già valorizzato elementi favorevoli e abbia congruamente escluso ulteriori attenuanti o mitigazioni per via dei precedenti dell'imputato.
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