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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09673/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha impugnato la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal Tribunale di Milano il 25 febbraio 2025, con la quale gli era stata applicata la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, relativo a un fatto commesso a Milano il 16 dicembre 2024. Nel ricorso ha dedotto la contestazione della qualificazione giuridica del fatto e la mancata assoluzione. La Corte rileva però che l'impugnazione è stata proposta al di fuori dei casi consentiti per la sentenza di patteggiamento e che la censura sulla qualificazione giuridica era formulata in modo del tutto generico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento solo per specifici motivi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ha inoltre ritenuto che nel caso concreto non emergesse alcuna criticità sulla qualificazione giuridica del fatto, censurata peraltro in modo generico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della sentenza di patteggiamento; il testo non specifica la condotta materiale, ma indica che il fatto è stato ritenuto sussumibile in tale disposizione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa soltanto entro questi motivi tassativi; se il ricorso non si colloca in tali limiti, è inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È la base processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso nel caso esaminato, con le conseguenti statuizioni sulle spese e sulla somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo nei limiti tassativi stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza che esuli da tali motivi rende il ricorso inammissibile.
  • La censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere specifica e puntuale: una contestazione generica non è idonea a superare il filtro di ammissibilità.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento è inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

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