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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3480/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ancona che, in sede di riesame, aveva revocato il sequestro preventivo disposto dal GIP fino alla concorrenza di oltre 7 milioni di euro sulle somme presenti presso le società Filippetti S.p.A., Evolvea S.r.l. e B. Thermal Solutions S.r.l., nonché in subordine per equivalente nei confronti di Filippetti Micol, relativo ai reati previsti dall'art. 10‑quater, secondo comma, del d.lgs. 74/2000. Il Procuratore lamentava violazione di legge (art. 321 c.p.p. e art. 12‑bis d.lgs. 74/2000), sostenendo che, quando è prevista la confisca obbligatoria, per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca sarebbe sufficiente il fumus rei e non sarebbe necessaria una motivazione sul periculum in mora.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, di fatto, ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale di riesame che aveva annullato il sequestro per carenza di motivazione sul periculum in mora. La Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 36959/2021) secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa anche sul periculum in mora, rapportata alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo la specifica ipotesi delle cose la cui fabbricazione/uso/porto/detenzione/alienazione costituisca reato, per le quali può essere sufficiente la dimostrazione della appartenenza del bene al novero dei confiscabili ex lege. La Corte ha altresì distinto la fattispecie richiamata dal P.M. (Sez. 6, n. 12513/2022) che riguarda il sequestro obbligatorio di cui al comma 2‑bis dell'art. 321 c.p.p., e ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato l'assenza di elementi concreti sul periculum in mora, nonché la solida situazione finanziaria delle società, elementi non contestati utilmente nel ricorso in Cassazione del P.M.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 deve motivare anche il periculum in mora quando è finalizzato alla confisca, salvo le eccezioni individuate dalla giurisprudenza (es. beni automaticamente confiscabili ex lege). Va distinta la disciplina del comma 2 (sequestro finalizzato alla confisca) dal comma 2‑bis (sequestro obbligatorio in specifiche ipotesi).

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca richiamata nel contesto del sequestro finalizzato alla confisca; la Corte ha collegato l'esigenza di motivazione sul periculum all'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca.

  • art. 10‑quater, comma secondo, d.lgs. 74/2000

    Reato contestato nella vicenda; la misura cautelare era finalizzata alla confisca del profitto di tale reato.

  • art. 12‑bis d.lgs. 74/2000

    Norma richiamata nel ricorso dal P.M.; contestazione relativa alla disciplina fiscale connessa ai reati contestati, ma la decisione di inammissibilità si è concentrata sulla correttezza della motivazione del provvedimento di sequestro.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 36959/2021

    Principio di diritto richiamato: anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere motivazione sul periculum in mora, collegando tale periculum alle ragioni dell'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto al giudizio; la motivazione può essere più sintetica ove si tratti di beni che, per la loro natura, sono automaticamente confiscabili ex lege.

  • Sez. 6, sentenza n. 12513/2022

    Decisione che riguarda specificamente il sequestro obbligatorio ai sensi dell'art. 321, comma 2‑bis; la Corte di legittimità ha distinto tale pronuncia dalla fattispecie in esame ritenendo inammissibile il tentativo del P.M. di estendere quella lettura al caso di specie.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 321 c.p.p. richiede, in generale, una motivazione anche sul periculum in mora: il giudice deve spiegare perché è necessario anticipare l'effetto ablativo prima della sentenza definitiva.
  • Esiste una distinzione rilevante tra il sequestro previsto dal comma 2 dell'art. 321 (sequestro finalizzato alla confisca) e l'ipotesi di sequestro obbligatorio del comma 2‑bis; le regole probatorie e di motivazione possono diversificarsi e non sono automaticamente sovrapponibili.
  • Nei casi in cui il bene è per legge automaticamente confiscabile (es. la sua sola detenzione o fabbricazione è reato), la motivazione può limitarsi a dimostrare l'appartenenza del bene al novero dei confiscabili ex lege, senza necessità di argomentare dettagliatamente il periculum.
  • Quando il sequestro riguarda somme o attivi di società, il Tribunale di riesame valuta anche la solidità finanziaria dell'ente e l'assenza di concreto rischio di dispersione; il P.M. deve portare elementi concreti per dimostrare il periculum in mora.
  • Il Procuratore, in sede di impugnazione, non può limitarsi a richiami generici a principi giurisprudenziali: deve addurre nel ricorso elementi nuovi o censurare specificamente la valutazione del giudice di merito per rendere il ricorso ammissibile e fondato.

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