Cassazione Civile, Ordinanza n. 22353/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Due creditori, muniti di titolo giudiziale nei confronti di una società debitrice, avevano iniziato l'esecuzione forzata su una betoniera risultante al PRA intestata alla debitrice. Dopo il pignoramento, il bene era stato trasferito prima alla concessionaria acquirente e poi a un terzo sub-acquirente. I creditori hanno quindi promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro debitrice, prima acquirente e sub-acquirente, chiedendo anche sequestro conservativo. Il tribunale ha revocato solo la prima vendita e ha escluso la mala fede del sub-acquirente; la corte d'appello ha invece ritenuto provata anche nei suoi confronti la consapevolezza del pregiudizio per i creditori, valorizzando il prezzo ritenuto anomalo, il ritardo nella trascrizione dopo una diffida dei creditori e la condotta processuale e dispositiva del sub-acquirente. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) nullità del giudizio per vizio originario del contraddittorio, sostenendo che la notifica dell'atto introduttivo alla società già cancellata e al suo rappresentante deceduto fosse invalida e che il giudizio dovesse essere instaurato nei confronti di soci o eredi; 2) violazione dell'art. 2901, ultimo comma, c.c. e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la sua mala fede non era provata e che le presunzioni usate dalla corte d'appello non avevano requisiti di gravità, precisione e concordanza; 3) omesso esame di documenti del PRA dai quali risultava che al momento dell'acquisto e della trascrizione non vi erano formalità pregiudizievoli e che non era stata trascritta alcuna domanda revocatoria prima del suo acquisto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo, rilevando in particolare il difetto di interesse del ricorrente a dolersi della notifica fatta a un terzo, la mancata dimostrazione della deduzione tempestiva della questione nei gradi di merito e, comunque, la sanatoria derivante dalla corretta evocazione in giudizio dei soci successori della società cancellata. Ha poi ritenuto inammissibile il secondo e il terzo motivo, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e del valore indiziario degli elementi considerati dal giudice di merito, mentre la corte d'appello aveva già accertato la mala fede del sub-acquirente sulla base di una complessiva valutazione presuntiva. La conseguenza è stata la conferma della sentenza di appello che aveva dichiarato inefficace anche il secondo atto di vendita e aveva confermato il sequestro conservativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nell'azione revocatoria ordinaria i diritti acquistati a titolo oneroso dal terzo di buona fede restano salvi; la mala fede del sub-acquirente deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se fondate su indizi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; tuttavia la censura che mira solo a una diversa lettura del materiale indiziario è inammissibile in cassazione.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo per denunciare un vizio del contraddittorio e della notificazione.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione alla notificazione a soggetto estinto o al suo rappresentante deceduto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità delle sentenze di merito e la necessità di rinnovazione del giudizio per vizio del contraddittorio.
Indica il rito con cui è stata introdotta l'azione revocatoria in primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di fatto, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del valore indiziario degli elementi già apprezzati dal giudice di merito.
- In tema di azione revocatoria ordinaria nei confronti del terzo sub-acquirente, la tutela del terzo di buona fede opera solo se il creditore non dimostra la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie; tale prova può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano ritenuti dal giudice di merito complessivamente significativi.
- La contestazione di un vizio originario del contraddittorio è inammissibile se proposta da chi non è titolare dell'interesse leso dalla dedotta nullità, e comunque non può condurre alla cassazione quando la successiva evocazione in giudizio dei soggetti effettivamente succeduti alla parte estinta consenta la sanatoria del vizio.
- L'omesso esame di documenti è deducibile in cassazione solo se il loro contenuto sarebbe stato decisivo nel senso richiesto dalla censura; non è invece ammissibile quando il giudice di merito abbia comunque esaminato i fatti rappresentati da quei documenti e ne abbia tratto una diversa conclusione logica.
- Nell'apprezzamento della mala fede del sub-acquirente, elementi come il prezzo apparentemente incongruo, la tempistica della trascrizione e il comportamento processuale o dispositivo complessivo possono essere utilizzati come indici presuntivi, se valutati in modo unitario dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22209/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22214/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22216/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22222/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22224/2026 del 29/06/2026
- ordinanza_civile · 29 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22227/2026 del 29/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →